CPI Prima Camera Preliminare: la Corte ha giurisdizione per indagare sui crimini di guerra israeliani

L’AIA-WAFA. La Prima Camera Preliminare della Corte Penale Internazionale (CPI) ha deciso, il 5 febbraio, a maggioranza che la giurisdizione territoriale della Corte nella situazione in Palestina, stato facente parte dello Statuto di Roma della CPI, si estende ai Territori occupati da Israele nel 1967, cioè Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Il 20 dicembre del 2019 la Procura della CPI aveva annunciato la conclusione delle indagini preliminari sulla Situazione in Palestina. La Procura ha stabilito che tutti i criteri statutari previsti dallo Statuto di Roma per l’apertura di un’indagine sono stati rispettati. Una decisione sull’apertura delle indagini in questa situazione è di competenza del Procuratore della CPI. Il 22 gennaio 2020 la Procura ha fatto appello alla Camera, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 dello Statuto di Roma, chiedendo una sentenza solo sull’ambito della competenza territoriale della Corte nella situazione dello Stato di Palestina.

Con la decisione del 5 febbraio, la Prima Camera Preliminare ha ricordato che la CPI non è costituzionalmente competente per determinare questioni di sovranità che vincolerebbero la comunità internazionale. Decidendo sulla portata territoriale della sua giurisdizione, la Camera non si pronuncia su una controversia di confine ai sensi del diritto internazionale, né pregiudica la questione di eventuali confini futuri. La sentenza della Camera ha il solo scopo di definire la competenza territoriale della Corte.

La Prima Camera Preliminare ha esaminato la richiesta del Procuratore nonché le osservazioni di altri stati, organizzazioni ed esperti che hanno partecipato come amicus curiae e gruppi di vittime. La Camera ha ritenuto che, in conformità al significato ordinario attribuito ai suoi termini nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo dello Statuto, il riferimento a “lo Stato sul cui territorio è avvenuta la condotta in questione” nell’articolo 12, comma 2, lettera (a) dello Statuto deve essere interpretato come un riferimento a uno Stato facente parte dello Statuto di Roma.

La Camera ha ritenuto che, indipendentemente dal suo status ai sensi del diritto internazionale generale, l’adesione della Palestina allo Statuto ha seguito la procedura corretta e che la Camera non ha l’autorità per contestare e rivedere l’esito della procedura di adesione condotta dall’Assemblea degli Stati membri. La Palestina ha quindi accettato di sottoporsi ai termini dello Statuto di Roma della CPI e ha il diritto di essere trattata come qualsiasi altro Stato membro per le questioni relative all’attuazione dello Statuto.

La Prima Camera Preliminare ha reso noto che, tra le risoluzioni formulate in modo simile, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 67/19, “[ha riaffermato] il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e all’indipendenza nel proprio Stato di Palestina sulla Palestina territorio occupato dal 1967”. Su questa base, la maggioranza, composta dal giudice Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou e dal giudice Marc Perrin de Brichambaut, ha stabilito che la giurisdizione territoriale della Corte nella situazione in Palestina si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, vale a dire Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Inoltre, la Camera ha ritenuto, sempre a maggioranza, che gli argomenti riguardanti gli Accordi di Oslo e le sue clausole che limitano l’ambito della giurisdizione palestinese, non sono pertinenti alla risoluzione della questione della giurisdizione territoriale della Corte in Palestina. Queste e altre questioni ulteriori sulla giurisdizione possono essere esaminate quando e se il procuratore presenterà una richiesta per l’emissione di un mandato d’arresto o di una citazione a comparire.

Il giudice Marc Perrin de Brichambaut ha aggiunto un parere parzialmente separato sulle ragioni per cui l’articolo 19 comma 3 dello Statuto sia applicabile in questa situazione. Il giudice Peter Kovacs, che presiede la Corte, ha aggiunto un’opinione parzialmente dissenziente, nella quale non è d’accordo sul fatto che la Palestina si qualifichi come “lo Stato sul cui territorio è avvenuta la condotta in questione” ai fini dell’articolo 12 comma 2 lettera (a) dello Statuto, e che la giurisdizione territoriale della Corte nella Situazione in Palestina si estenda – in modo quasi automatico e senza alcuna restrizione – ai territori occupati da Israele dal 1967, cioè Gaza e Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Traduzione per InfoPal di Aisha T. Bravi