Decreto-legge Mastella-Amato sul 'terrorismo'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31 luglio  2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Ritenuta  la  straordinaria  necessità ed urgenza di integrare gli strumenti
di  prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con  particolare
riguardo a quelli di cui all’articolo 3 del predettodecreto-legge, introducendo   disposizioni  finalizzate sia ad assicurare l’effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle  garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di  rafforzamento delle  garanzie, l’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo

Ritenuta, altresì, la  necessità e l’urgenza di disciplinare parimenti l’immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal  territorio nazionale dei cittadini dell’Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento   alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l’adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l’esigenzadi una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità; 

Ritenuta, pertanto, la  necessità e l’urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento,  così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;

Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente  quelle del decreto-legge del novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi  presupposti di necessità e urgenza; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007 sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;                             

E m a n a  il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo  1.   All’articolo 3  del decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:  "2.  Nei  casi  di  cui  al comma 1,  il  decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. L’esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del  decreto legislativo  n. 286 del 1998.  2-bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si   applicano le disposizioni di cui all’articolo 13,  commi 3,  3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998.";  b) i commi 5 e 6 sono abrogati.    

Art. 2. Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell’Unione europea.  1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286", le   parole:  "giudice  di  pace",  ovunque  ricorrano,  sono sostituite dalle  seguenti:  "tribunale  ordinario  in  composizionemonocratica".

Art. 3. Allontanamento dei cittadini dell’Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo  1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n. 30, il Ministro dell’interno può disporre, con atto motivato, l’allontanamento
del cittadino dell’Unione europea o dei  suoi  familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,  nelle circostanze di cui all’articolo 3, comma 1, del  decreto-legge 27 luglio 2005,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da
ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato.
L’esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di
tali provvedimenti.  2.  Il  provvedimento è notificato all’interessato e riporta le modalità  di impugnazione e la durata del divieto di re-ingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche   mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco,
secondo la preferenza indicata dall’interessato. L’allontanamento è immediatamente  eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.   3.  Il  destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall’esecuzione
del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e
in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addottigli argomenti  intesi  a  dimostrare  l’avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze  che  hanno  motivato  la  decisione di vietare il reingresso nel  territorio  nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l’autorità che ha emanato  il
provvedimento  di  allontanamento. Durante l’esame della domanda
l’interessato  non  ha  diritto  di  ingresso nel territorio nazionale.
Art. 4.  Allontanamento immediato dei cittadini dell’Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza  1.  Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale permotivi  imperativi  di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell’Unione europea  o  del  suo familiare,  qualunque  sia  la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del   principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee icomportamenti  individuali  dell’interessato che  rappresentino  unaminaccia  concreta  e attuale alla pubblica sicurezza. L’esistenza dicondanne  penali  non  giustifica  automaticamente
l’adozione di tali provvedimenti.  2.  I  motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona  da  allontanare,  sia  essa cittadino dell’Unione europea o familiare   di   cittadino  dell’Unione europea  che  non  abbia  la cittadinanza  di  uno  Stato  membro,  abbia tenuto comportamenti che costituiscono  una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana  o ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica,  rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza  sul  territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.  3.  Ai  fini  dell’adozione del provvedimento di allontanamento p
ermotivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza,  si tiene
conto anche di eventuali  condanne,  pronunciate da un giudice italiano o straniero, per  uno  o  più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della  persona,  o  per  uno  o  più delitti corrispondenti  alle fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005,  n.  69,  di eventuali ipotesi di applicazione
della pena  su  richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale  per  i  medesimi  delitti,  ovvero dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive modificazioni, o di cui all’articolo 1
dellalegge  31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di   prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.  4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo  la  residenza o dimora  del destinatario, ovvero dal Ministro dell’interno qualora il destinatario  abbia soggiornato  nel  territorio nazionale nei diecianni  precedenti  o  sia minorenne. Per le modalità di adozione delprovvedimento  e  di comunicazione  al  destinatario si applicano le disposizioni  di  cui
all’articolo 3,  comma 2,  ma  il  divieto  di reingresso non può avere durata superiore ai cinque anni.  5.  Per  la  revoca  del  divieto  di reingresso  si  applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 5.  Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all’allontanamento  1.  Il  destinatario  del provvedimento di allontanamento, adottato per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza, che  rientra  nelterritorio  nazionale  in  violazione  del  divieto  di
reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con  esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di cui  all’articolo 13,  comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286.  2.  Si  applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il fatto  avviene  in  violazione  del  provvedimento  di
allontanamento emesso a norma dell’articolo 3.

Art. 6.  Procedimento penale pendente a carico del destinatario del  provvedimento
di allontanamento  1.  Qualora  il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui  agli  articoli 3  e  4  del  presente  decreto  sia sottoposto a procedimento   penale,   si   applicano   le   disposizioni   di cui all’articolo 13,  commi 3,  3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  2.  Nei  casi  di  cui  al
comma 1,  il  questore può disporre il trattenimento  in  strutture già destinate per legge alla permanenzatemporanea.  3.   Non  si  dà  luogo alla  sentenza  di  cui  all’articolo 13,comma 3-quater,  del  citato decreto  legislativo  n.  286 del 1998, qualora  si proceda per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale.  4.  Quando il
procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all’articolo 380 del  codice  di  procedura  penale,  si  può procedere all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto nonsia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.  5.  In  deroga  alle  disposizioni  sul divieto  di reingresso, il destinatario  del  provvedimento  di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento  penale  ovvero  parte  offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l’esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all’esercizio del  diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza  dell’interessato  possa  procurare  gravi turbative o
grave pericolo all’ordine  pubblico o alla sicurezza pubblica, l’autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento,  o del
suo difensore.

Art. 7. Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento  1.  Avverso i
provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 3, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.  2.  Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  può essere presentato ricorso entro venti giorni  dalla  notifica,  a pena di
inammissibilità, al tribunale incomposizione  monocratica  in  cui  ha sede  l’autorità che  lo haadottato.  Il  tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.  3.  I  ricorsi  di cui  ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall’interessato,  possono essere presentati anche per il tramite diuna  rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana; in tale caso l’autenticazione   della  sottoscrizione  e
l’inoltro  all’autorità giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai funzionari   della rappresentanza.   La  procura  speciale  al  patrocinante legale è rilasciata avanti all’autorità consolare presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.  4.  I  ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati dauna  istanza  di  sospensione
dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento;   la   presentazione
dell’istanza  non  ha  effetto sospensivo del provvedimento impugnato.  5.
Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,   cui è   stata   negata  la  sospensione  del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel  territorio  nazionale  per  partecipare  alprocedimento  di  ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L’autorizzazione è
rilasciata dal questore anche per il tramite  di  una  rappresentanza diplomatica o consolare italiana su documentata richiesta dell’interessato.

Art. 8.  Disposizione finanziaria  1.  Agli  oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a),  valutati  in euro  30.000 annui a decorrere dal 2008, e dall’attuazione  dell’articolo 3, comma 2,  valutati in euro 120.000 per  l’anno  2008,  euro  108.000  per l’anno  2009 ed euro 96.000 a decorrere   dall’anno   2010,  si  provvede
mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell’unità previsionale  di base "Oneri comuni di parte corrente",  istituita  nell’ambito  del programma "Fondi di riserva especiali",  dello  stato  di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze  per  l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.  2. Il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell’economiae  delle  finanze, anche  ai  fini  dell’adozione  dei provvedimenti correttivi  di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto1978,  n.  468,  e
successive  modificazioni.  Gli eventuali decreti emanati  ai  sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto  1978,  n.  468, prima  della data di entrata in vigore dei provvedimenti  o  delle  misure di  cui  al periodo precedente, sono tempestivamente   trasmessi   alle Camere,  corredati  da  apposite relazioni illustrative.

Art. 9
. Entrata in vigore  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.   

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007                            

il presidente NAPOLITANO
Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri; Amato, Ministro dell’interno; Mastella, Ministro della giustizia; D’Alema, Ministro degli affari esteri; Padoa  Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.