Il prigioniero Arbid, le torture e le violazioni israeliane

A cura dei Giovani Palestinesi d’Italia. Samir Arbid, 44 anni, membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, già arrestato all’inizio di settembre e rilasciato per mancanza di prove, è stato arrestato nuovamente la scorsa settimana per il presunto sospetto nel coinvolgimento dell’omicidio di Rina Shnerb.

Insieme a lui sono stati arrestati altri 2 palestinesi di Ramallah ed uno studente di Bir Zeit.

Arbid è stato gravemente torturato dallo Shin Bet, il servizio di intelligence israeliano, ed è stato trasportato privo di conoscenza in ospedale, con le costole fratturate ed un blocco renale, ed è stato attaccato ad un respiratore artificiale.
Lo Shin Bet dichiara che si tratta di un semplice malore ma il ministero della Giustizia ha avviato un’indagine.

Diverse associazioni e parlamentari israeliani hanno denunciato il fatto. Haaretz, quotidiano israeliano, dichiara che lo Shin Bet ha ottenuto il permesso all’uso della tortura secondo le norme israeliane.

La tortura e i trattamenti o pene inumane e degradanti sono vietate da tutti le organizzazioni per i diritti umani di carattere generale ed in particolare dalla Convenzione ad hoc del 1984, dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti del 1987, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (art. 5), dal Patto ONU sui diritti civili e politici (artt. 7 e 10), nonché dalle norme internazionali sui crimini internazionali. A tale proposito, la tortura viene considerata crimine contro l’umanità, in base all’articolo 7 comma 2 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, e crimine di guerra in caso di conflitti armati internazionale e non internazionali, in base all’articolo 3 della Convenzione di Ginevra.
Lo Stato di Israele non ha ratificato né lo Statuto della Corte Penale Internazionale né la Convenzione di Ginevra. Tuttavia, diversi giudici, sia internazionali che nazionali, hanno affermato la natura consuetudinaria e cogente del divieto di tortura, inderogabile anche in situazioni di emergenza nazionale. La Convenzione contro la tortura del 1984 disciplina specificamente il divieto di tortura ufficiale, commessa da agenti di polizia per estorcere informazioni (mens rea del crimine di tortura).

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