La Detenzione Amministrativa: Israele, Palestinesi e Convenzione di Ginevra

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La Detenzione Amministrativa è una limitazione della libertà personale che si differenzia dall’arresto per natura e per applicazione secondo il dettato della Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili in tempo di guerra o occupazione territoriale (1949). Gli stessi principi sono ribaditi nel “Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici” (1966). Misura di carattere eccezionale, viene dal governo d’Israele applicata sistematicamente e, come attesta il Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu, in alternativa ai regolari processi penali che garantiscono i diritti dell’imputato.
1) Che cos’è la Detenzione Amministrativa secondo il diritto internazionale
2) Come la recepisce il codice israeliano
3) Discrezionalità dei militari e giudizi a porte chiuse
4) Conseguenze sul “detenuto amministrativo”, la famiglia, la società palestinese
5) Legge speciale per gli abitanti di Gaza

1) Che cos’è la Detenzione Amministrativa
secondo il diritto internazionale

La DETENZIONE AMMINISTRATIVA, che di seguito indicheremo come D.A., è una procedura di limitazione della libertà, ammessa in casi limitati assoggettati a regole intese a evitare ingiuste persecuzioni. Tali regole sono scritte  nella Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (testo e allegati  http://tinyurl.com/m7o8obv) che è “parimenti applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.”
Il testo della Convenzione definisce e denomina “persone protette” tutte le persone che vivono sul territorio occupato, i cui diritti la Convenzione stessa mira a tutelare.
Israele è internazionalmente considerata “potenza occupante”; la definizione Territori Occupati, per Cisgiordania, Gerusalemme Est e  Striscia di Gaza, è comune sia all’estero che in Israele, la quale in qualche sede sostiene trattarsi, invece, di “territori disputati” . (Nota a)
Il concetto cardine per la limitazione della libertà di qualsiasi “persona protetta” è che essa costituisca un pericolo per la potenza occupante. Dalla Convenzione di Ginevra risulta, pertanto, una misura preventiva che esclude il carcere, conserva il diritto di presentare appello, che dev’essere sollecitamente esaminato, e i diritti economici.

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