Autorità islamo-cristiana: ‘L’ebraicizzazione è arrivata ai cortili di Al-Aqsa’

Autorità islamo-cristiana: ‘L’ebraicizzazione è arrivata ai cortili di Al-Aqsa’

Al-Quds (Gerusalemme) – InfoPal. L’Autorità islamo-cristiana di al-Quds (Gerusalemme) si accoda all’allarme lanciato dalla Fondazione Al-Aqsa, per il patrimonio storico religioso:

“Israele sta pianificando la conversione dei cortili dell’area sacra, l’Haram ash-Sharif, dove sorgono la moschea di al-Aqsa e la Cupola della Roccia, in aree verdi destinate a puro intrattenimento.

“Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica (Oic) devono venire subito a vedere cosa sta accadendo qui, devono prendere atto dei crimini che Israele commette ogni giorno. Sono decenni che Israele va avanti indisturbato con i suoi scavi. L’ebraicizzazione è giunta un punto molto avanzato, ma nessuno ne parla: è stato imposto il blackout dell’informazione.

“Israele punta all’annientamento dell’identità storica della città, della testimonianza arabo-palestinese, cristiana e islamica”.

Nel proprio comunicato l’Autorità islamico-cristiana cita alcuni rifermenti legali che Israele sta violando:

  1. Convenzione internazionale dell’ Aja del 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre insieme a quella del 1907.
  2. Convenzione dell’Aja sulla protezione dei beni culturali in corso di conflitti armati del 1954.
  3. Diritto Umanitario con la IV Convenzione di Ginevra (1949) insieme ai suoi Protocolli addizionali:
  • Protocollo I – art 53:  Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto. Senza pregiudizio delle disposizioni della   Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beniculturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato: a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli; b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare; c) fare di detti beni l’oggetto di rappresaglie.
  • Protocollo II – art. 16: Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto. Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.