Chiediamo al governo Prodi la revoca dell’accordo di cooperazione militare Italia-Israele.

Per non essere più complici della guerra e dell’occupazione coloniale israeliana

 

Chiediamo al governo Prodi la revoca dell’accordo di cooperazione militare Italia-Israele

 

         Premessa

         Il testo integrale dell’Accordo Italia-Israele

         Una relazione/commento di Manlio Dinucci

         -L’appello degli scienziati contro l’accordo militare Italia-Israele

 

Premessa

 

L’accordo militare tra Italia e Israele è  indicato come Legge 17 maggio 2005 n° 94 è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7.6.2005.

E’ stata  approvata dal Parlamento Italiano (anche con i voti coscienti o distratti dell’opposizione di centro-sinistra)  in piena epoca Berlusconi con Fini Ministro degli  Esteri e Martino alla Difesa. La Legge 94/2005 ha per oggetto la ratifica e l’esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo dello Stato della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia – viene specificato nel testo – di cooperazione nel settore militare e della difesa, firmato a Parigi.

La Legge nr. 94/2005 si compone di 11 articoli e di un memorandum segreto, tenuto segreto anche al Parlamento per “motivi di sicurezza”.

Secondo il sito Debka File, (una rivista web gestita a quanto è dato sapere, dal Mossad), si parla di un accordo da 181 milioni di dollari da spendere in tecnologie di  interdizione, sorveglianza e guerra elettronica. La Legge Finanziaria di quest’anno, prevede 1,7 miliardi di euro per nuovi armamenti e le tecnologie connesse. In questo finanziamento, la parte del leone la fa la Finmeccanica che è l’azienda militare-tecnologia più compromesso nei rapporti militari con Israele.

 

La conferma dell’entità dell’accordo di cooperazione Italia-Israele possiamo trovarla anche in quanto scrive: Saverio Zuccotti sul sito www.paginedidifesa.it  dell’11 gennaio 2005:

“Tra i programmi dell’Imi c’è spazio pure per l’Italia. Il 18 novembre il ministro della difesa del governo Sharon, Shaul Mofaz, ha incontrato a Roma il suo omologo italiano Antonio Martino e il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Nel corso della visita è stato annunciato lo stanziamento congiunto di 181 milioni di dollari per “lo sviluppo di un nuovo sistema di guerra elettronica progettato per inabilitare i velivoli nemici”. Alcuni osservatori sottolineano come tale requisito trovi già una soluzione in un sistema israeliano per il disturbo della navigazione, dei computer, delle comunicazioni e dei sistemi di combattimento di un eventuale aereo nemico. Nulla è trapelato sugli altri filoni di collaborazione tra Italia e Israele, che comunque dovrebbero riguardare missili e altri sistemi di guerra elettronica. Il caso italiano è tuttavia anomalo e piuttosto cervellotico, in virtù di una triangolazione che passa per Washington e fa di Roma e Gerusalemme due pedine di una più ampia manovra dell’amministrazione Bush”.

 

In sostanza con questo accordo di cooperazione militare bilaterale, l’Italia non solo è complice dell’apparato industriale-militare israeliano ma coopera con uno Stato belligerante contro altri paesi (es:Libano) e occupante contro il popolo palestinese.

Se la cooperazione economico-commerciale dovrebbe essere recisa in base a sanzioni (auspicate da una risoluzione del Parlamento Europeo dell’aprile 2002 ma mai attuate), la cooperazione militare appare ancora più odiosa perché collabora nell’opera di repressione, bombardamenti e attacchi contro i popoli palestinese e libanese. Non solo. L’Italia ha inviato le sue truppe in Libano nel quadro della missione Unifil 2 come forza di interposizione tra Israele il Libano. Ma se mantiene un accordo di cooperazione militare con Israele, è difficile che le forze popolari libanesi possano ritenere ancora a lungo l’Italia un paese “neutrale”. E’ tempo di mettere fine alla complicità militare, economica, commerciale, diplomatica dell’Italia con Israele. Berlusconi, Fini e Martino se ne sono dovuti andare all’opposizione perche hanno perso le elezioni.. Adesso non possiamo che chiedere conto di questo e chidere la revoca dell’accorod militare al governo Prodi e ai ministri D’Alema e Parisi. Non è una posizione “pregiudiziale” ma è la realtà dei fatti…e i fatti hanno sempre la testa dura.

 

Il Forum Palestina

 

Il testo dell’accordo

 

Accordo generale di cooperazione tra Italia e Israele

nel settore della difesa

 

IL TESTO DELL’ACCORDO

 

XIV LEGISLATURA –DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI –

DOCUMENTI

 

Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana

(qui di seguito definito “ITMOD”) e il Governo dello Stato di

Israele (qui di seguito definito “ISMOD”) in materia di

cooperazione nel settore militare e della difesa

 

PREMESSO CHE

 

ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite “le Parti”,

Riconoscendo l’importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le

rispettive Forze di Difesa,

Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa

cooperino a vantaggio di entrambi, sulla .base di reciproco rispetto, fiducia e

riconoscimento degli interessi delle Parti,

Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore

comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e

consolidi le rispettive capacità di difesa,

In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito

dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,

Convenendo che il presento MoU funge da MoU Generale fra le Parti e

che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno

discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,

le Parti hanno concordato le seguenti intese:

 

ARTICOLO 1 – PARTE GENERALE

 

1 – In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi

di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente

MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.

2 – Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i

presenti Termini e Condizioni ne informerà l’altra Parte allo scopo di

risolverle al più presto.

3 –Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le

rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e

sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di

reciprocità.

 

ARTICOLO 2 –OBIETTIVI DELL’INTESA

 

1 – Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti

reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire

una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare

le capacità di difesa.

2 – La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:

* Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza

dei Ministeri della Difesa,

* Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,

.Operazioni umanitarie,

* Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti

militari e gestione del personale,

* Formazione/Addestramento,

* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari

* Servizi medici militari,

* Storia militare,

* Sport militari

La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le

Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.

3 – Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la

summenzionata cooperazione reciproca.

 

ARTICOLO 3 – PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA

COOPERAZIONE E L ‘INTESA FRA LE PARTI

 

1 – La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come

segue:

* Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro

Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,.

* Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,

* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle

esercitazioni,

* Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le

Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,

* Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni,

conferenze e corsi,

* Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,

* Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative,

* Scambio di attività culturali e sportive.

2 – Le parti intendono altresì agevolare l’attuazione della cooperazione

nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e

hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e

di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella

ricerca, nello sviluppo e nella produzione.

Sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di

reciprocità.

 

ARTICOLO 2 –OBIETTIVI DELL’INTESA

 

1 – Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti

reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire

una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare

le capacità di difesa.

2 – La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:

* Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza

dei Ministeri della Difesa,

* Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,

.Operazioni umanitarie,

* Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti

militari e gestione del personale,

* Formazione/Addestramento,

* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari

* Servizi medici militari,

* Storia militare,

* Sport militari

La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le

Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.

3 – Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la

summenzionata cooperazione reciproca.

 

ARTICOLO 3 – PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA

COOPERAZIONE E L ‘INTESA FRA LE PARTI

 

1 – La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come

segue:

* Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro

Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,.

* Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,

* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle

esercitazioni,

* Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le

Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,

* Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni,

conferenze e corsi,

* Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,

* Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative,

* Scambio di attività culturali e sportive.

2 – Le parti intendono altresì agevolare l’attuazione della cooperazione

nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e

hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e

di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella

ricerca, nello sviluppo e nella produzione.

3 – Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti

e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la

ricerca, 10 sviluppo e la produzione.

4 – Ai fini del ‘Presente MoU, per “informazioni tecniche” si intendono

tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma

non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how,

i brevetti ed il software per computer.

5 – Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici

(t’TDP”), fornite

alI’altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare

esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi

diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché

senza 11 previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di

proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con 10 stesso livello

di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.

6 – In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi

derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso

scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti

Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti,

generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno

oggetto di singoli accordi fra le Parti.

7 – Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti,

.concederanno un

trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la

difesa provenienti dall’ altra Parte.

8 – Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a

negoziare

licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive

industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di

esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste

per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive

Legislazioni Nazionali delle Parti.

9 – Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di

competenza delle Parti.

10 – I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate

per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati

separatamente, nell’ambito di un “Accordo di Attuazione”. Il presente MoU

Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.

 

ARTICOLO 4 – COPERTURA DELLE SPESE

 

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente

MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino

diversamente valutando caso per caso.

 

ARTICOLO 5 – DlSPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

 

Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU,

saranno soggette alI’Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità

di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.

 

ARTICOLO 6 – GIURISDIZlONE

 

Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la

giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a

reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione

dcllo Stato Ricevente.

Tutte le condanne penali saranno eseguite nell’ambito del sistema penale

dello Stato Inviante. In confonI1ità con gli accordi e le convenzioni in vigore

fra le Parti.

Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare,

sul territorio dello Stato Ricevente, l’’autorità disciplinare sui membri della

propria Forza.

Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità

con la Convenzione Europea sull’Assistenza Reciproca in Materia Penale, del

1959, di cui I’Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di

inchieste e nella ricerca delle prove.

Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della

detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai

termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la

propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio.

Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di

reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.

 

ARTICOLO 7 – RISARCIMENTO DEI DANNI

 

Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte

Inviante durante o in relazioni alle missioni / esercitazioni, sarà a carico della

Parte Inviante.

Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le

infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento

dei danni saranno concordati di comune accordo.

 

ARTICOLO 8 – RlUNIONl PERIODICHE

 

1 – Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire

l’attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti

cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.

2 – Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti

.governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di

entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.

3 – Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno

alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici

Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali

programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice

di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa.

 

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE. DURATA E MODIFICA

DEL MOU

1 – Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda

delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente

l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

2 – Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite

Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse

procedure stabilite nello stesso MoU.

3 – Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato

automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una

notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all’altra. In

tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale

notifica.

4 – In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le

attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni

oggetto di contenzioso.

 

ARTICOLO 10 –COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E

ARBITRATO

F       Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU,

che si riferiscano all’interpretazione del MoU, ovvero all’esecuzione dei

termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo

ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole

2 – Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale

accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all’arbitrato del

Direttore Generale dell’ISMOD e, a seconda dell’argomento, al Capo di Stato

Maggiore o al Segretario Generale dell’ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o

lodo emesso in base all’arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del

presente MoU .

3 – Durante il contenzioso, la controversia e/o l’arbitrato, le Parti

continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.

4 – Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.

5 – Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU,

si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette a1le disposizioni di

sicurezza del presente MoU.

6 – Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle

procedure di arbitrato.

7 – In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU

non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.

 

ARTICOLO 11 – NOTIFICHE

1 – Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in

lingua inglese.

2 – I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:

Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero della Difesa italiano –

Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Difesa

Per il Governo dello Stato di Israele: Ministero della Difesa Israeliano –

Direttore Divisione Europea Dipartimento Affari Esteri

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle

rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

 

Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese.

 

Per il Governo della Repubblica italiana

Il Ministro della Difesa Italiano

(F.to On. Antonio MARTINO)

 

Per il Governo dello Stato di Israele

Il Ministro della Difesa Israeliano

(F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)

 

**********

*********************

 

ACCORDO MILITARE ITALIA-ISRAELE?
LICENZA DI GUERRA

ESTRATTI DALLA RELAZIONE DI MANLIO DINUCCI

(ad un dibattito organizzato dal Comitato pisano di solidarietà con la Palestina,maggio 2005)

Buona sera a tutti.
Inizio subito ad elencare i fatti, prima di fare qualunque tipo di considerazione.
Il 16 giugno 2003, i governi italiano e israeliano firmano un “memorandum” di intesa, in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa.
Che cosa è questo “memorandum” di intesa?
Secondo il testo ufficiale, è un accordo generale quadro – quindi non semplicemente un accordo tecnico – che regola la cooperazione tra le parti nel settore della difesa, e riguarda: l’interscambio di materiale di armamento, l’organizzazione delle forze armate, la formazione e l’addestramento del personale militare e – campo privilegiato – la ricerca e sviluppo in campo militare. Sono previsti, sempre a tale scopo, scambi di esperienze tra esperti delle due parti, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari e, si sottolinea, programmi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Poco più di un anno dopo, esattamente il 18 novembre 2004, il Ministro della Difesa israeliano incontra a Roma il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il Ministro della Difesa Martino. Che cosa si siano detti, naturalmente, non è stato comunicato ufficialmente, però, c’è un indizio importante. Secondo fonti militari israeliane citate dalla rivista statunitense “Voice of America”, esattamente il 22 novembre 2004, il Ministro della Difesa israeliano ha concordato tra l’altro con il Governo italiano – quindi nel campo di un “memorandum” di intesa che sta divenendo operativo – lo sviluppo congiunto di un nuovo sistema di guerra elettronica , naturalmente altamente segreto.
Le stesse fonti militari israeliane citate da “Voice of America” parlano dello stanziamento di 181 milioni di dollari come primo acconto in un quadro molto, molto più ampio.
La prima considerazione da fare è questa: fino ad ora il governo israeliano ha colloquiato in questi settori militari a tecnologia avanzata solo con gli Stati Uniti d’America. Il fatto che venga stabilito un programma congiunto italo-israeliano, che si cominci già a finanziarlo, indica che il “memorandum” d’intesa ha avuto sicuramente il “nulla osta”, la luce verde da Washington.
L’altro indizio su che cosa si stia preparando, è il fatto che il disegno di legge è stato presentato dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Difesa “di concerto” con il Ministro dell’Università e della Ricerca, Moratti: l’Università italiana, quindi la ricerca universitaria, avrà un ruolo in tutto questo.
L’aspetto più grave , se questo “memorandum” d’intesa (ormai sulla via di approvazione definitiva) diverrà legge a tutti gli effetti, è che l’industria militare e le forze armate del nostro Paese saranno coinvolte in attività di cui nessuno, neppure nel Parlamento della Repubblica Italiana, sarà messo a conoscenza.
Se si leggono i punti specifici del “memorandum”, emerge che l’accordo è soggetto ad un altro accordo precedente, cosiddetto “sulla sicurezza”, che, tradotto in parole povere, significa che tutte queste attività saranno coperte dal segreto.
Non è una novità. Quando ci si muove nel campo militare, soprattutto della ricerca in campo militare, il segreto è imperante, e questo non vale solo per questo accordo, né vale solo per gli Stati Uniti: ogni Paese, ogni potere che si rispetti impone il segreto militare in questo campo.
All’interno di questo accordo quadro, potrà avvenire di tutto senza che neppure il Parlamento italiano sia messo a conoscenza, una volta che venga avviato.
Ora, che cosa ha da guadagnare Israele, che cosa ha da guadagnare l’Italia da questo accordo?
Israele è una potenza nucleare, lo dice il Direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, lo dicono mille prove, lo ha detto l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma non lo ha mai detto esplicitamente il Governo israeliano, il quale non ammette il possesso di armi nucleari.
Allora è chiaro che tecnologie italiane (dato che l’industria militare israeliana è tra le prime nel mondo ) potranno essere utilizzate segretamente per potenziare le capacità di attacco dei vettori nucleari israeliani.
Che cosa sarà questo sistema di guerra elettronica altamente segreto, se non un potenziamento di capacità di difesa, strettamente organica con la capacità di attacco, il cosiddetto “scudo” ?
L’altro aspetto, facile da intuire, è che le forze armate israeliane si avvarranno della cooperazione italiana, in generale per rendere più letali le armi che hanno usato fin ora soprattutto contro i palestinesi, ma non solo.
Anche le forze armate italiane hanno da guadagnare da questo scambio, soprattutto sul terreno dell’organizzazione, dell’addestramento, dei metodi da usare, nelle attuali e future missioni, cosiddette di “peace keeping” in Iraq, Afghanistan, e in altri Paesi, sulla scia della macchina bellica statunitense.
Quindi, siamo di fronte a qualcosa che va bene al di là dell’accordo tecnico, questo hanno detto al momento della presentazione i Ministri Frattini e Martini, i quali sottolineano che si tratta di: “ ….un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con lo stato di Israele nel campo della difesa…. Questo impegno politico corrisponde a interessi strategici nazionali….”
E’ evidente l’implicazione generale: una volta che questo “memorandum” d’intesa, in procinto di essere trasformato in legge, l’Italia sarà automaticamente al fianco del Governo Sharon in qualunque sua azione, fattivamente contribuirà alle sue politiche di guerra.
Contemporaneamente – ci si chiede – come potrà l’Italia presentarsi in Medio Oriente nel ruolo di mediatrice quando apparirà chiaro a tutti, sia tra le masse arabe e mussulmane, sia per i governi arabi, che l’Italia sta attivamente potenziando l’apparato bellico israeliano e quindi, quelle stesse armi che sono dirette contro i loro Paesi?
E’ evidente il contenuto di questo memorandum, che vincola non solo l’attuale Governo, ma anche i Governi a venire, in quanto l’accordo è quinquennale e prevede un meccanismo di rinnovo automatico: per non essere rinnovato una delle due parti dovrà denunciare l’accordo, dicendo: “no, stop, mi ritiro”.
Ora, stando con i piedi in terra, si capisce bene che questa ipotesi è molto remota, dato che implicherebbe una sorta di rottura su ben a

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