Riceviamo dal Forum Palestina e pubblichiamo.
Per non essere più complici della guerra e delloccupazione coloniale israeliana della Palestina
dossier per capire la posta in gioco e il killeraggio sulla manifestazione del 18 novembre a Roma Vi inviamo per conoscenza un dossier sull’accordo militare Italia-Israele diventato, nel maggio del 2005, una legge dello Stato italiano.
La richiesta di revoca di questo accordo era il punto centrale della piattaforma della manifestazione per la Palestina tenutasi a Roma lo scorso sabato 18 novembre. I resoconti giornalistici e le reazioni politiche hanno oscurato tutto questo e preferito dare rilievo e accendere polemiche su alcuni episodi marginali della manifestazione stessa.
Ma la campagna per la revoca di questo accordo militare, che espone l’Italia la fianco di uno Stato belligerante in Medio Oriente e che occupa i Territori Palestinesi, in violazione delle risoluzioni dell’ONU e del diritto internazionale, non si farà tappare la bocca. Nei prossimi giorni ci sarà una grande assemblea pubblica a Roma (probabilmente mercoledi 6 dicembre) e si intensificherà la raccolta delle firme sulla petizione popolare che chiede al governo italiano la revoca dell’accordo militare Italia-Israele previsto dalla Legge nr.94/2005.
Non ci faremo intimidire dai poteri forti e dalla rete di complicità politica e mediatica che hanno cercato di bloccare con ogni mezzo la denuncia pubblica e politica di un accordo militare di cui sono noti al Parlamento e al paese solo 11 articoli (il resto sono secretati).
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DOSSIER |
– Premessa – Il testo integrale dellAccordo Italia-Israele – Una relazione/commento di Manlio Dinucci – Lappello degli scienziati contro laccordo militare Italia-Israele – Linterrogazione parlamentare al Senato presentata a ottobre di questanno da alcuni
– Il testo della petizione popolare che chiede la revoca dellaccordo militare Italia-Israele Premessa Laccordo militare tra Italia e Israele è indicato come Legge 17 maggio 2005 n° 94 è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7.6.2005. E stata approvata dal Parlamento Italiano (anche con i voti coscienti o distratti dellopposizione di centro-sinistra) in piena epoca Berlusconi con Fini Ministro degli Esteri e Martino alla Difesa. La Legge 94/2005 ha per oggetto la ratifica e lesecuzione del Memorandum dintesa tra il Governo dello Stato della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia – viene specificato nel testo – di cooperazione nel settore militare e della difesa, firmato a Parigi . La Legge nr.94/2005 si compone di 11 articoli e di un memorandum segreto, tenuto segreto anche al Parlamento per motivi di sicurezza. Secondo il sito Debka File, (una rivista web gestita a quanto è dato sapere, dal Mossad), si parla di un accordo da 181 milioni di dollari da spendere in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica. La Legge Finanziaria di questanno, prevede 1,7 miliardi di euro per nuovi armamenti e le tecnologie connesse. In questo finanziamento, la parte del leone la fa la Finmeccanica che è lazienda militare-tecnologia più compromesso nei rapporti militari con Israele. La conferma dellentità dellaccordo di cooperazione Italia-Israele possiamo trovarla anche in quanto scrive: Saverio Zuccotti sul sito www.paginedidifesa.it dell11 gennaio 2005 : Tra i programmi dellImi (Industrie Militari Israeliane, NdR) cè spazio pure lItalia. Il 18 novembre il ministro della difesa del governo Sharon, Shaul Mofaz, ha incontrato a Roma il suo omologo italiano Antonio Martino e il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Nel corso della visita è stato annunciato lo stanziamento congiunto di 181 milioni di dollari per lo sviluppo di un nuovo sistema di guerra elettronica progettato per inabilitare i velivoli nemici. Alcuni osservatori sottolineano come tale requisito trovi già una soluzione in un sistema israeliano per il disturbo della navigazione, dei computer, delle comunicazioni e dei sistemi di combattimento di un eventuale aereo nemico. Nulla è trapelato sugli altri filoni di collaborazione tra Italia e Israele, che comunque dovrebbero riguardare missili e altri sistemi di guerra elettronica. Il caso italiano è tuttavia anomalo e piuttosto cervellotico, in virtù di una triangolazione che passa per Washington e fa di Roma e Gerusalemme due pedine di una più ampia manovra dellamministrazione Bush. In sostanza con questo accordo di cooperazione militare bilaterale, lItalia non solo è complice dellapparato industriale-militare israeliano ma coopera con uno Stato belligerante contro altri paesi (es:Libano) e occupante contro il popolo palestinese. Se la cooperazione economico-commerciale dovrebbe essere recisa in base a sanzioni (auspicate da una risoluzione del Parlamento Europeo dellaprile 2002 ma mai attuate), la cooperazione militare appare ancora più odiosa perché collabora nellopera di repressione, bombardamenti e attacchi contro i popoli palestinese e libanese. Non solo. LItalia ha inviato le sue truppe in Libano nel quadro della missione Unifil 2 come forza di interposizione tra Israele il Libano. Ma se mantiene un accordo di cooperazione militare con Israele, è difficile che le forze popolari libanesi possano ritenere ancora a lungo lItalia un paese neutrale. E tempo di mettere fine alla complicità militare, economica, commerciale, diplomatica dellItalia con Israele. Berlusconi, Fini e Martino se ne sono dovuti andare allopposizione perche hanno perso le elezioni.. Adesso non possiamo che chiedere conto di questo e chiedere la revoca dellaccordo militare al governo Prodi e ai ministri DAlema e Parisi. Non è una posizione pregiudiziale ma è la realtà dei fatti e i fatti hanno sempre la testa dura. Su questo e anche per questo siamo scesi in piazza a Roma per la Palestina il 18 novembre scorso ed è forse per questo che hanno cercato di oscurare quella manifestazione e di tapparci la bocca omettendone i punti della piattaforma. Novembre 2006 Il Forum Palestina Il testo dellaccordo Accordo generale di cooperazione tra Italia e Israele nel settore della difesa IL TESTO DELLACCORDO XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI Memorandum dIntesa fra il Governo della Repubblica Italiana(qui di seguito definito ITMOD) e il Governo dello Stato di Israele (qui di seguito definito ISMOD) in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa PREMESSO CHE ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite le Parti, Riconoscendo limportanza della cooperazione fra i due Ministeri e le rispettive Forze di Difesa, Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa cooperino a vantaggio di entrambi, sulla .base di reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento degli interessi delle Parti, Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e consolidi le rispettive capacità di difesa, In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani, Convenendo che il presento MoU funge da MoU Generale fra le Parti e che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione, le Parti hanno concordato le seguenti intese: ARTICOLO 1 PARTE GENERALE 1 In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi. 2 Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i presenti Termini e Condizioni ne informerà laltra Parte allo scopo di risolverle al più presto. 3 Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità. ARTICOLO 2 OBIETTIVI DELLINTESA 1 Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa. 2 La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori: * Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa, * Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa, .Operazioni umanitarie, * Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale, * Formazione/Addestramento, * Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari * Servizi medici militari, * Storia militare, * Sport militari La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco. 3 Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la summenzionata cooperazione reciproca. ARTICOLO 3 PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E L INTESA FRA LE PARTI 1 La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come segue: * Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,. * Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti, * Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni, * Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe, * Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi, * Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti, * Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative, * Scambio di attività culturali e sportive. 2 Le parti intendono altresì agevolare lattuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione. Sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità. ARTICOLO 2 OBIETTIVI DELLINTESA 1 Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa. 2 La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori: * Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa, * Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa, .Operazioni umanitarie, * Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale, * Formazione/Addestramento, * Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari * Servizi medici militari, * Storia militare, * Sport militari La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco. 3 Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la summenzionata cooperazione reciproca. ARTICOLO 3 PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E L INTESA FRA LE PARTI 1 La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come segue: * Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,. * Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti, * Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni, * Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe, * Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi, * Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti, * Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative, * Scambio di attività culturali e sportive. 2 Le parti intendono altresì agevolare lattuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione. 3 Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, 10 sviluppo e la produzione. 4 Ai fini del Presente MoU, per informazioni tecniche si intendono tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how, i brevetti ed il software per computer. 5 Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici (tTDP), fornite alIaltra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché senza 11 previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con 10 stesso livello di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche. 6 In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti, generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno oggetto di singoli accordi fra le Parti. 7 Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti, .concederanno un trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa provenienti dall altra Parte. 8 Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a negoziare licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive Legislazioni Nazionali delle Parti. 9 Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di competenza delle Parti. 10 I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati separatamente, nellambito di un Accordo di Attuazione. Il presente MoU Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti. ARTICOLO 4 COPERTURA DELLE SPESE Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso. ARTICOLO 5 DlSPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno soggette alIAccordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987. ARTICOLO 6 GIURISDIZlONE Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione dcllo Stato Ricevente. Tutte le condanne penali saranno eseguite nellambito del sistema penale dello Stato Inviante. In confonI1ità con gli accordi e le convenzioni in vigore fra le Parti. Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare, sul territorio dello Stato Ricevente, lautorità disciplinare sui membri della propria Forza. Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità con la Convenzione Europea sullAssistenza Reciproca in Materia Penale, del 1959, di cui IItalia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di inchieste e nella ricerca delle prove. Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio. Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo. ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DEI DANNI Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte Inviante durante o in relazioni alle missioni / esercitazioni, sarà a carico della Parte Inviante. Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno concordati di comune accordo. ARTICOLO 8 RlUNIONl PERIODICHE 1 Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire lattuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione. 2 Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti .governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa. 3 Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa. ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE. DURATA E MODIFICA DEL MOU 1 Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente lavvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. 2 Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite nello stesso MoU. 3 Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica scritta dellintenzione di denunciarlo inviata da una Parte allaltra. In tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica. 4 In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni oggetto di contenzioso. ARTICOLO 10 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO F Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU, che si riferiscano allinterpretazione del MoU, ovvero allesecuzione dei termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole 2 Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale accordo, esse convengono di sottoporre la controversia allarbitrato del Direttore Generale dellISMOD e, a seconda dellargomento, al Capo di Stato Maggiore o al Segretario Generale dellITMOD. Qualsiasi decisione adottata o lodo emesso in base allarbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del presente MoU . 3 Durante il contenzioso, la controversia e/o larbitrato, le Parti continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU. 4 Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese. 5 Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU, si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette a1le disposizioni di sicurezza del presente MoU. 6 Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle procedure di arbitrato. 7 In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale. ARTICOLO 11 NOTIFICHE 1 Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in lingua inglese. 2 I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti: Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero della Difesa italiano Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Difesa Per il Governo dello Stato di Israele: Ministero della Difesa Israeliano Direttore Divisione Europea Dipartimento Affari Esteri In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Il Ministro della Difesa Italiano (F.to On. Antonio MARTINO) Per il Governo dello Stato di Israele Il Ministro della Difesa Israeliano (F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ) ********** ********************* ACCORDO MILITARE ITALIA-ISRAELE? ESTRATTI DALLA RELAZIONE DI MANLIO DINUCCI (ad un dibattito organizzato dal Comitato pisano di solidarietà con la Palestina,maggio 2005) <p class="MsoNormal" style=" Tema Seamless News, sviluppato da Altervista Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario |