Il rapporto ESCWA 2017: pratiche israeliane nei confronti del popolo palestinese e questione dell’Apartheid

A cura di Dario Rossi (*). Il rapporto ESCWA 2017: “Pratiche israeliane nei confronti del popolo palestinese e questione dell’Apartheid”. 

L’Agenzia Nazioni Unite Commissione Economica e Sociale per l’Asia Occidentale ESCWA ha commissionato una indagine sulle politiche e pratiche dell’autorità governativa militare e statuale israeliana sui palestinesi.

Il rapporto arriva alla conclusione che Israele ha praticato sui palestinesi politiche ed azioni atte a realizzare una strategia di frammentazione, oppressione, colonizzazione delle loro terre, espropriazione delle loro risorse che ha finito con il configurare una forma di apartheid e annessione delle loro terre.

Gli autori del rapporto:

RICHARD FALK ebreo laico statunitense docente emerito di diritto internazionale presso l’Università di Princeton, la più prestigiosa università del mondo. Dal 2008 al 2014 è stato Relatore Speciale dell’ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. 

VIRGINIA TILLEY  è professoressa di scienze politiche presso l’Università del dell’Illinois. Ha presieduto dal 2007 al 2010 il centro ricerche di diritti umani del Sudafrica, che si è occupato per due anni dello studio sull’Apartheid nei territori palestinesi.

A causa delle forti pressioni israeliane e statunitensi, che muovono attacchi sul piano personale agli autori accusandoli di antisemitismo, il rapporto viene immediatamente rimosso dal sito dell’agenzia, provocando le dimissioni della segretaria  per protesta.

Alle accuse gli autori hanno replicato che:

  • l’accertamento della sussistenza di un regime di Apartheid in Palestina, è stato svolto alla luce dello stesso corpus di norme di diritto internazionale sui diritti umani che respinge ogni discriminazione razziale, ivi compreso l’antisemitismo.

 

  • La situazione palestinese rappresenta l’impegno non risolto dalla Comunità internazionale per risolvere un conflitto generato dalle sue stesse azioni incorporando già nel 1922 nel Mandato Britannico la dichiarazione di Balfour, che prevedeva l’insediamento in Palestina di una casa nazionale ebraica. Il ruolo avuto dalla comunità internazionale nella creazione di questo conflitto ancora irrisolto spiega l’attenzione dell’ONU sul caso di Israele, essendovi uno stretto collegamento tra le azioni delle Nazioni Unite e la negazione prolungata del diritto di un popolo all’autodeterminazione.
  • Il sistema di discriminazione razziale praticato da Israele mette in pericolo la pace e la sicurezza di tutta la regione.

Il rapporto si prefigge di promuovere il rispetto delle leggi internazionali umanitarie richiamando le responsabilità collettive delle Nazioni Unite, degli Stati, e della società civile in ordine alla prevenzione, repressione, cessazione di  conclamati crimini di guerra e contro l’umanità.

Gli autori ritengono che le prove raccolte dimostrino oltre ogni ragionevole dubbio l’esistenza di un regime di apartheid in Israele.

Il fatto che l’apartheid sia ancora in atto, rende ancor più necessario un intervento tempestivo per porre fine al perpetuarsi delle sofferenze umane dei palestinesi.

SINTESI DEL RAPPORTO ESCWA.

Il Rapporto fonda le sue valutazioni sulle principali norme del diritto internazionale umanitario che vieta le discriminazioni razziali con espresso riferimento a:

  • CARTA DELLE NAZIONI UNITE 1945
  • DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948
  • CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE (1965)
  • CONVENZIONE INTERNAZIONLE CONTRO L’APARTHEID ( 1973)
  • STATUTO DI ROMA istitutivo della Corte penale Internazionale.

 

Il metodo utilizzato per redigere il rapporto

Estensione dell’indagine al “popolo palestinese”

La premessa dell’indagine consiste nel ritenere che la politica israeliana va valutata nei confronti della popolazione palestinese nel suo insieme, ancorchè la stessa sia estremamente frammentata in più contesti e sottoposta a regimi giuridici profondamente diversi.

Che i palestinesi siano un “POPOLO” , secondo il diritto internazionale è stato espressamente sancito dal parere della Corte Internazionale di Giustizia sul Muro del Luglio 2004 ove si legge:

la Corte osserva che l’esistenza di un “popolo palestinese” non è più in discussione. Tale esistenza è stata inoltre riconosciuta da Israele nello scambio epistolare del 9 settembre 1993 tra Yasser Arafat, presidente dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) e Yitzhak Rabin, …”il governo di Israele ha deciso di riconoscere l’OLP come rappresentante del popolo palestinese”. Anche l’accordo ad interim israelo-palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza del 28 settembre 1995 fa riferimento più volte al popolo palestinese e ai suoi “diritti legittimi” …. La Corte ritiene che tali diritti includano il diritto all’autodeterminazione, come l’Assemblea Generale ha d’altro canto riconosciuto in diverse occasioni (si veda, ad esempio, la risoluzione 58/163 del 22 dicembre 2003).

 

Il PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE

Lo status dei palestinesi come POPOLO comporta che i palestinesi hanno diritto all’AUTODETERMINAZIONE in base a principi fondamentali del diritto internazionale sanciti da :

 

  • LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Articolo 1 

I fini delle Nazioni Unite sono:

  1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.
  2. sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate SUL RISPETTO E SUL PRINCIPIO DELL’EGUAGLIANZA DEI DIRITTI E DELL’AUTO-DECISIONE DEI POPOLI, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;

 

  • LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI DELL’UOMO

ART. 21

  1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
  3. LA VOLONTÀ POPOLARE È IL FONDAMENTO DELL’AUTORITÀ DEL GOVERNO; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

 

 

IL DIVIETO DI APARTHEID

Il divieto di Apartheid trova fondamento nel divieto di discriminazione fondato sulla razza sancito dall’art. 2 e 55 della Carta delle Nazioni Unite[1], e l’art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani[2]

La definizione di discriminazione razziale è contenuta nella Convenzione per  l’Eliminazione di tutte le Discriminazioni Razziali  (1965) che sancisce

Articolo 1.

  1. Nella presente Convenzione, l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

 

L’Apartheid viene presa in considerazione per la prima volta nel 1952 da una risoluzione ONU che definisce l’apartheid in Sudafrica (1948/1992) come una forma di discriminazione razziale.

La Convenzione per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali, equipara all’art. 3 segregazione razziale e apartheid.

 

DEFINIZIONE DI APARTHEID

Una definizione espressa di apartheid è contenuta per la prima volta nella Convenzione Internazionale contro l’Apartheid 1973 :

Il “crimine di apartheid”, designa gli atti disumani… commessi in vista di istituire e mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su qualsiasi altro gruppo razziale di esseri umani e di opprimere sistematicamente quest’ultimo. [3]

La definizione è ripresa dall’Art.  7 dello Statuto Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale che inserisce l’apartheid tra i CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ specificando che la stessa si realizza tramite “ atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

l’elemento costitutivo dell’apartheid è dato dunque dall’esistenza di un regime istituzionalizzato che persegue l’obiettivo della dominazione razziale realizzato attraverso una molteplicità di atti disumani.

Il concetto di dominazione razziale è fondamentale per comprendere le conclusioni cui giunge lo studio del rapporto Escwa.

L’apartheid può configurare altresì un CRMINE DI GUERRA, se commesso in danno di popolazioni civili nei conflitti armati come stabilito dall’art. 85 del I protocollo aggiuntivo alla IV Convenzione di Ginevra che  inserisce l’apartheid nell’elenco delle INFRAZIONI GRAVI

Lett c) la pratica dell’apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona; 

La Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, nel parere sulla legittimità del Muro di separazione in Cisgiordania, ha ribadito che la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 è applicabile ai territori palestinesi occupati, nonostante il parere contrario del governo israeliano.

Tale convenzione è stata infatti ratificata da Israele il 6 Luglio 1951 dalla Giordania il 29 Maggio 1951 e anche l’OLP a nome dello stato di Palestina ha depositato presso   il governo svizzero un proprio strumento unilaterale d’adesione il 7 giugno 1982. [4]

 

La qualificazione giuridica dell’apartheid quale crimine contro l’umanità e quale crimine di guerra OBBLIGA LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE AD INTERVENIRE.

 

Art. 4 Convenzione contro l’Apartheid

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano:

  1. a) ad adottare tutte le misure, legislative o d’altro genere, necessarie ad impedire o prevenire qualsiasi incoraggiamento del crimine di apartheid e di politiche segregazioniste analoghe e le loro manifestazioni ed a punire le persone colpevoli di tali crimini;
  2. b) ad adottare misure legislative, giudiziarie ed amministrative per perseguire, sottoporre a giudizio e punire conformemente alla propria giurisdizione le persone responsabili ed accusate degli atti definiti all’articolo 2 della presente Convenzione, sia che risiedano o meno sul territorio dello Stato in cui siano perpetrati quegli atti e sia che si tratti di cittadini di tale Stato o di un altro o di apolidi.

 

Art 146    IV Convenzione di Ginevra.

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere l’una o l’altra delle INFRAZIONI GRAVI  alla presente Convenzione precisate nell’articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l’ordine di commettere l’una o l’altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai suoi propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un’altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell’articolo seguente.

Lo Statuto della CPI inserendo l’apartheid tra i crimini contro l’umanità, ne attribuisce la repressione alla giurisdizione e competenza della Corte Internazionale di Giustizia.

Ad oggi 109 Stati hanno aderito alla Convenzione contro l’Apartheid (non Israele), 177 stati hanno aderito alla Convenzione contro le Discriminazioni razziali, 124 Stati hanno ratificato lo Statuto di Roma.

La maggior parte degli stati dunque ha la responsabilità giuridica di opporti all’apartheid e prendere misure per porvi fine ovunque possa manifestarsi.

Il rapporto dunque ritiene che l’apartheid sia un crimine contro l’umanità e che tutti gli stati membri delle Nazioni Unite siano giuridicamente responsabili di agire per prevenire porre fine e punire la sua pratica.

 

APARTHEID IN ISRAELE – PALESTINA

  1. LA STORIA

La caratteristica principale del regime di apartheid è la frammentazione geografica del popolo palestinese in diverse zone geografiche, sottoposti a diverse discipline giuridiche.

Un breve cenno su come si è arrivati all’attuale “diaspora” palestinese nel corso degli oltre 70 anni che ci separano dalla proclamazione dello stato di Israele.

La Risoluzione dell’ONU n. 181 del 1948 ha suddiviso il territorio del c.d. Mandato Britannico in uno stato ebraico ed uno arabo sottoponendo Gerusalemme Est.ad uno speciale regime internazionale.

Dopo la guerra del 1948 Israele ha occupato molti più territori di quelli stabiliti dalla risoluzione 181, dichiarando la propria indipendenza, pur non avendo stabilito dei confini certi.

A seguito di questa guerra sono stati espulsi circa 700.000 palestinesi che a distanza di oltre 70 anni vivono ancora nei campi profughi disseminati in Cisgiordania, Giordania, Gaza, Libano e Siria.

I rifugiati palestinesi e i loro discendenti registrati dall’UNRWA erano 5.149.742 nel 2015.

Prima del 1948 il rapporto tra arabi ed ebrei in Palestina era di circa 2 a 1, oggi la componente araba residente in Israele ammonta a circa il 20% della popolazione complessiva.

La popolazione araba in Israele è stata governata con leggi di emergenza e privata dei diritti civili fino al 1966, e senza diritto di voto. Dopo è stata concessa la cittadinanza israeliana, anche se non l’appartenenza alla “nazione ebraica” riservata ai soli ebrei.

Fino al 1967 la Cisgiordania è rimasta amministrata dalla Giordania, e Gaza dall’Egitto per poi essere occupate militarmente da Israele, senza essere annesse formalmente, situazione che perdura da oltre 50 anni.

I territori di Gaza e Cisgiordania sono sempre stati considerati anche negli accordi di Oslo come unità territoriale unica, e per il diritto internazionale i civili costituiscono un’unica categoria legale. Sono sottoposti alla tutela della IV convenzione di Ginevra per i civili sotto occupazione bellica.

Gerusalemme Est era parte unica della Cisgiordania fino al 1967.  Nel 1967 Gerusalemme dichiarata da Israele parte integrante della città unificata di Gerusalemme, con l’estensione anche a tale parte della città della legge civile israeliana.

Dopo la seconda intifada Gerusalemme Est è stata divisa dalla Cisgiordania  dal muro di separazione, rimanendo in un limbo tra il Muro ed Israele, oggetto di una massiccia attività di insediamento ebraico..

Gli abitanti di Gerusalemme Est non sono cittadini israeliani, ed i loro diritti dipendono dalle leggi israeliane sulla residenza permanente.

 

  1. ISRAELE STATO FONDATO SULLA RAZZA

Israele nasce per definizione come Stato del popolo ebraico. Ciò è sancito

  • dalla dichiarazione di Balfour,
  • dalla Ris. 181 ONU
  • dalla dichiarazione della Costituzione dello Stato di Israele  che definisce espressamente il nuovo Stato come “Stato ebraico in terra di Israele”
  • dalle leggi fondamentali Dignità e Libertà Umana) e Libertà di Occupazione, che definiscono Israele Stato Ebraico e Democratico.
  • Dalla legge sullo status giuridico dell’Organizzazione mondiale sionista – agenzia Ebraica che quelle organizzazione che hanno come scopo la colonizzazione del territorio specificando che Israele e è una creazione di tutto il popolo ebraico e che le sue porte sono aperte a qualunque ebreo che vi desideri emigrare.

 

IN ULTIMO LA NUOVA LEGGE FONDAMENTALE ISRAELIANA DEL 19 LUGLIO 2018 (non ancora esistente al momento della redazione del rapporto Escwa, che forse avrebbe agevolato gli autori nella dimostrazione del carattere razzista di Israele) cui si farà   cenno in calce, che definisce una volta per tutte “Israele Stato nazionale del popolo ebraico per diritto naturale..”.

Un salto di qualità nella definizione dello Stato razzista, non più mascherato, ma razzista per legge costituzionale.

 

Gli strumenti utilizzati da Israele per assicurare il predominio razziale, e la costante sottomissione della “razza” palestinese sono:

  • L’INGEGNERIA DEMOGRAFICA

Il controllo demografico dei palestinesi è una preoccupazione costante della politica israeliana. La crescita della popolazione palestinese è vissuta come “minaccia demografica”.

A fronte di tale minaccia Israele si è dotato di una serie di strumenti giuridici atti ad evitare che tale minaccia, consistente nella possibilità che in un futuro la popolazione araba diventi più numerosa di quella ebraica, che danno luogo ad una vera e propria “ingegneria demografica”.

  1. Un programma globale, organizzato dall’Organizzazione sionista mondiale e dall’Agenzia ebraica, lanciato alla fine del XIX secolo e in accelerazione verso i primi anni ’30, per portare gli immigranti ebrei in Palestina in numero sufficiente a garantire la maggioranza demografica necessaria per costruire uno Stato ebraico con caratteristiche democratiche;
  2. Pulizia etnica (spostamento forzato) nel 1948 di circa 700.000 palestinesi da aree che diventarono parte del territorio di Israele internazionalmente riconosciuto;
  3. Misure successive intraprese da Israele per mantenere una schiacciante maggioranza ebraica nel suo territorio internazionalmente riconosciuto, tra cui:
  4. a. Prevenire il ritorno dei rifugiati palestinesi delle guerre del 1948 e del 1967 dal ritornare nelle loro case in Israele o nei territori palestinesi occupati, che avevano abbandonato a causa di combattimenti, espropriazioni, espulsione forzata e terrore;
  5. Comporre la legge sul ritorno e la cittadinanza (spesso erroneamente tradotta come legge sulla nazionalità) per fornire la cittadinanza israeliana agli ebrei di qualsiasi parte del mondo, negando la cittadinanza anche a quei palestinesi che hanno una storia documentata di residenza nel paese;
  6. Una serie di altre politiche volte a limitare le dimensioni della popolazione palestinese, comprese severe restrizioni imposte all’immigrazione, al ritorno dei rifugiati e regole che vietano ai coniugi palestinesi di cittadini israeliani di ottenere diritti di residenza legale in Israele.

Insieme, queste misure sono state molto efficaci nel mantenere una schiacciante maggioranza ebraica in Israele.

 

  • DIVIETO DI CONTESTAZIONE AL SISTEMA RAZZIALE.

E’ vietato perseguire un programma politico che metta in discussione il carattere ebraico dello Stato di Israele.  Un partito che neghi il carattere ebraico dello stato non può presentarsi alle elezioni ed è fuori legge.

Non è consentito contestare le leggi che perpetuano la disuguaglianza razziale.

Il  “Giorno della Nakba” (la Catastrofe), è commemorata ogni anno il 15 maggio, quando i palestinesi rievocano l’estromissione nel 1948.

Nel febbraio 2010 la Knesset ha varato una legge che proibisce di manifestare pubblicamente in Israele lutto e dolore il 15 maggio

Il diritto di voto concesso ai cittadini dello stato ma non della “nazione”, viene svuotato dei suoi connotati principali, posto che non serve a raggiungere l’eguaglianza dei cittadini ma a perpetuare la dominazione di un gruppo razziale sull’altro.

Situazione simile a quella che si sarebbe verificata se gli schiavi fossero stati ammessi al diritto di voto, negandogli  la possibilità di contestare l’esistenza della schiavitù.

 

  • Istituzioni nazionali ebraiche israeliane.

Una interazione di leggi consolida la supremazia ebraico nazionale.

La Legge Fondamentale delle Terre di Israele del 1960 prevede che i beni immobili detenuti dallo stato debbano servire interessi nazionali (e la “nazionalità” è ad appannaggio esclusivo degli ebrei) affidandone la gestione all’Israeli Lands Autorithty (ILA), l’ente preposto all’amministrazione delle terre pubbliche, che ha l’obbligo di amministrarle in conformità con l’accordo del Jewish National Found a beneficio esclusivo del popolo ebraico.

Israele ha esteso le leggi riguardanti le terre anche ai territori palestinesi occupati.

Gran parte della Cisgiordania, compreso Gerusalemme est è sotto il controllo di una istituzione statale israeliana per legge obbligata ad amministrare quella terra ad esclusivo beneficio del popolo ebraico.

Il 93 % delle terre di Israele viene gestita attraverso delle leggi che ne vietano l’uso da parte dei non ebrei.

Il restante 7% è suddiviso tra ebrei ed arabi.

L’Agenzia Ebraica e L’Organizzazione Mondiale Sionista hanno un ruolo determinante nel mantenimento del predominio demografico essendo le aziende autorizzate alla promozione dell’immigrazione della nazionalità ebraica (mondiale) in Israele e nei TPO (Territori Palestinesi Occupati).

I compiti dell’Organizzazione Mondiale Ebraica sono il trasferimento di immigrati e loro proprietà in Israele, l’immigrazione giovanile, l’insediamento agricolo in Israele, lo stabilirsi di impresi in Israele, l’investimento di capitale privato in Israele, etc. La sua “missione” è quella di radunare in Israele il popolo ebraico della diaspora agevolando l’immigrazione delle masse ebraiche.

In conclusione, affinchè Israele rimanga uno stato ebraico, è essenziale una superiorità garantita dalle dimensioni della popolazione dalle leggi statali, istituzioni nazionali, pratiche di sviluppo e politiche di sicurezza che si concentrano verso questo unico obiettivo, la supremazia ebraica.

L’essenza razzista dello Stato si fonda sulla distinzione tra leggi sulla cittadinanza e leggi sulla nazionalità, che trattano tutti gli israeliani equamente e quelle sulla nazionalità che sono palesemente discriminatorie a favore degli ebrei.

 

  1. APARTHEID ATTRAVERSO FRAMMENTAZIONE.

 

La frammentazione è lo strumento principale attraverso il quale è mantenuta la supremazia razziale ebraica sul popolo palestinese.

La situazione dei palestinesi va valutata nella sua complessità, considerando un’unica popolazione i cittadini israeliani, i residenti nei TPO, quelli nei campi profughi ed i residenti a Gerusalemme Est, tenuti rigorosamente separati e non comunicanti tra loro e sottoposti a differenti regimi giuridici e sottoposti a differenti giurisdizioni.

 

Questa divisione forzata e rigida indebolisce la resistenza palestinese contro la persecuzione e rafforza l’oppressione.

 

  • Regime giuridico dei cittadini palestinesi in Israele

Sono vissuti sotto legge marziale per i primi 20 anni di Israele.

Vivono segregati in quartieri separati da quelli ebraici nelle stesse città.

Sono discriminati sotto il profilo dell’accesso ai servizi, all’uso della terra, alle licenze urbanistiche, godono di stanziamenti di bilancio ridotti rispetto ai cittadini appartenenti alla “nazione ebraica”, hanno restrizioni nell’accesso al lavoro e minori opportunità professionali.

La legge costituzionale non offre gli strumenti per combattere l’oppressione, per garantire l’eguaglianza dei diritti, ma piuttosto rende illegale la resistenza all’oppressione.

I partiti politici palestinesi non potendo contestare la discriminazione basata sulla “nazionalità”, possono occuparsi di bilanci municipali e questioni di minore importanza.

Non possono mettere in discussione la politica degli insediamenti nei TPO che costituiscono uno degli obiettivi dello stato ebraico consacrato nelle leggi fondamentali.

Ai consigli ebraici delle piccole città è stata concessa la possibilità di rigettare una richiesta di residenza per “inidoneità sociale”

Una pletora di leggi riconosce diritti e benefici pubblici secondo il criterio della nazionalità e della legge sul ritorno, per cui gli arabi sono discriminati sotto il profilo di minori finanziamenti alle scuole alle imprese, all’agricoltura, all’assistenza sanitaria, nell’accesso al lavoro ed alla libertà di residenza.

La discriminazione è essenzialmente fondata sulla distinzione tra il concetto di cittadinanza e di nazionalità.  Solo gli ebrei godono di diritti nazionali.

 

  • I residenti a Gerusalemme Est

Vi risiedono circa 300 mila palestinesi che subiscono discriminazioni su istruzione assistenza sanitaria, impiego, residenza, edilizia, e subiscono espulsioni e demolizioni.

Non fanno parte della Cisgiordania, e dunque non sono sottoposti all’Autorità Nazionale Palestinese, e non sono neppure cittadini israeliani, non potendo così aggiungersi al peso demografico e politico degli altri arabo israeliani.

Subiscono continue pressioni e vessazioni per essere indotti ad emigrare.

L’obiettivo dichiarato di Israele (piano Gerusalemme 2000), è quello di raggiungere un rapporto demo grafico di 60/40 tra ebrei e palestinesi.

Dagli anni 80 il Governo israeliano ha costruito quartieri destinati esclusivamente alla popolazione ebraica, ove vivono circa 200 mila ebrei, ovvero il 40% della popolazione ebraica di Gerusalemme. Si tratta di alloggi di edilizia pubblica costruiti con i soldi dello Stato su terre espropriate ai palestinesi.

Lo sviluppo dei quartieri ebraici a Gerusalemme Est ha fatto nascere una rete urbana fatta di servizi e infrastrutture a uso esclusivo della popolazione ebraica

Dal 1967 la popolazione araba è cresciuta di circa 215.000 unità, ma sono stati rilasciati solo 4300 permessi di costruzione, uno ogni 50 abitanti. I palestinesi sono costretti all’abusivismo edilizio, e a continue distruzioni di case prive di permesso edilizio da parte degli israeliani.

Il muro di separazione corre all’interno dei quartieri arabi tagliando fuori circa il 15% della popolazione palestinese. Il Muro circoscrive i quartieri ebraici tagliando fuori tutto ciò che è palestinese.

Dall’occupazione del ’67 la popolazione araba è cresciuta a Gerusalemme più di quella ebraica.

L’urbanistica è un elemento di controllo politico della demografia: se non hai una casa, è più difficile mettere su famiglia; se hai a disposizione molte case a un costo contenuto, è tutto più facile.

Sotto il profilo giuridico gli abitanti arabi di Gerusalemme Est non sono cittadini israeliani, ma “residenti permanenti”. Il diritto alla residenza è subordinato alla dimostrazione che il “centro della loro vita” si trova a Gerusalemme Est. Casa, lavoro, impresa, scuola organizzazioni territoriali a Gerusalemme est. altrimenti possono essere espulsi.

Chi trascorre troppo tempo all’estero potrebbe vedersi revocare la residenza.

 

  • Gli abitanti dei TPO

Nei TPO vivono 4,6 milioni di palestinesi; 2,7 ML in Cisgiordania e 1,9 ML a Gaza.

In Cisgiordania il territorio è amministrato secondo criteri di discriminazione razziale, posto che vi sono due diverse popolazione residenti, i palestinesi ed i coloni sottoposti a due regimi giuridici differenti.

I palestinesi sono governati da ordinanze militari emesse dal comandante dei territori ed amministrate dalle Forze di Difesa Israeliane.

I coloni ebrei, circa mezzo milione, sono amministrati dalla legge civile israeliana, indipendentemente dal fatto che siano cittadini israeliani perché tutti parte della “nazione ebraica”.

Le zone ebraiche sono inaccessibili ai palestinesi, ci sono strade destinate alla circolazione dei soli ebrei, i palestinesi sono impossibilitati a muoversi da oltre 600 posti di blocco

Negando le autorizzazioni alla pianificazione urbanistica, all’edilizia ed al commercio, il governo militare ha paralizzato economia e società palestinese.

Per contro gli insediamenti ebraici ricevono sovvenzioni all’edilizia ed all’agricoltura, servizi infrastrutture, reti di trasporto (rigorosamente riservate agli ebrei), un sistema bancario e finanziario unificato, unione doganale.

Il modello creato da Israele in Cisgiordania è del tutto simile a quello dei Bantustan sudafricani, con la creazione di aree abitate dalla popolazione araba, prive di continuità territoriale, autonome tra loro.

Questo tipo di situazione è vietata dalla Convenzione contro l’apartheid, che considera reato la creazione di riserve separate e ghetti per i membri di un gruppo razziale.

Quanto a GAZA le condizioni sono ancora peggiori, la legge militare israeliana continua ad essere applicata per quanto riguarda la libertà di movimento, il commercio palestinese interno ed esterno, la zona di sicurezza lungo il confine, l’accesso alla pesca ed al mare aperto.

Trattasi di territorio che secondo il diritto internazionale continua ad essere occupato militarmente.

La sottoposizione di 4,6 milioni di palestinesi dei TPO alla legge militare israeliana, in un contesto territoriale estremamente frammentato, li esclude da qualsiasi dalla possibilità di esercitare l’autodeterminazione, e rende impossibile esercitare con efficacia qualsiasi rivendicazione verso lo Stato israeliano

 

  • I profughi palestinesi

L’organizzazione delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) definisce “rifugiato palestinese” una persona “il cui normale luogo di residenza è stata in Palestina tra il giugno 1946 e maggio 1948, che ha perso sia l’abitazione che i mezzi di sussistenza a causa della guerra arabo-israeliana del 1948”.

La definizione di rifugiato dell’UNRWA copre anche i discendenti delle persone divenute profughi nel 1948.

In base a questa definizione, il numero di profughi palestinesi per l’ONU è passato da 711.000 nel 1950[ a oltre cinque milioni di registrati nel 2015.

All’inizio del 2016 erano registrati 3.162.000 rifugiati dall’UNRWA fuori dal territorio del mandato britannico (Siria, Giordania, Libano)

.La popolazione complessiva dei rifugiati viene stimata in circa 6/8 milioni

Sono più i palestinesi che vivono fuori dalla loro terra d’origine che dentro.

Sono distribuiti tra Cisgiordania (800 mila) Gaza (1,3 milioni) Giordania (2,1 milioni), Libano (500 mila), Siria (560 mila).

Sono soggetti privi di qualsiasi cittadinanza e non possono neppure fare ricorso alle leggi dello Stato che li ospita.

La risoluzione 194 dell’ONU stabiliva il diritto al ritorno dei rifugiati, al quale Israele si oppone fermamente perché se tornassero tutti i profughi palestinesi il complesso della popolazione araba raggiungerebbe i 12 milioni travolgendo demograficamente quella ebraica.

 

Il rifiuto del diritto al ritorno per i profughi palestinesi (speculare al diritto all’immigrazione per qualunque ebreo proveniente da qualunque parte del mondo), ha un ruolo determinante nel mantenimento del regime di apartheid, essendo la migliore garanzia che la popolazione palestinese non rimanga sempre demograficamente sottoposta sotto il profilo quantitativo a quella ebraica.

 

CONCLUSIONI

Sulla base dell’indagine compiuta con metodi scientifici gli autori ritengono raggiunta la PROVA SCHIACCIANTE del fatto che Israele è colpevole del crimine di apartheid.

Ritengono necessario un intervento immediato della comunità internazionale in quanto il crimine è in atto e qualunque ritardo ne aggrava le conseguenze.

L’attualità della situazione rende senz’altro più difficile un intervento per le pressioni politiche che lo ostacolano, rispetto a crimini contro l’umanità che si sono esauriti nel passato e che vengo giudicati in epoche successive.

La proibizione apartheid è considerata jus cogens,  e la comunità internazionale ha il dovere

  1. di denunciare l’illiceità del regime di apartheid
  2. di non collaborare al mantenimento dell’apartheid,
  3. di adoperarsi per fare cessare il regime di Apartheid.

Le Nazioni Unite ed i singoli stati hanno l’obbligo legale di agire per porre fine al crimine in atto.

 

In SUDAFRICA l’apartheid è stata sconfitta da una azione congiunta di sanzioni economiche e boicottaggi con l’espressa approvazione delle Nazioni Unite.

 

 

RACCOMANDAZIONI

Il rapporto si conclude con delle RACCOMANDAZIONI rivolte alle Nazioni Unite, agli Stati nazionali, agli attori della società civile affinchè in primo luogo approvino e facciano proprio il contenuto del rapporto dell’ESCWA e si attivino, in quanto giuridicamente vincolati, a che tale situazione venga a cessare.

 

LE NAZIONI UNITE

  • dovrebbero diffondere il risultato del rapporto e collaborare con l’Escwa
  • l’Assemblea Generale deve ripristinare il Comitato speciale contro l’apartheid durato dal 1976 al  1991 per il Sudafrica, con il compito di monitorare e riferire sulle pratiche segregazioniste di Israele.
  • L’Assemblea Generale dovrebbe richiedere un parere consultivo alla CIG in ordine alla sussistenza dell’apartheid in Israele,
  • Il Segretario Generale dell’ONU dovrebbe richiedere all’assemblea generale la convocazione di un conferenza mondiale per valutare quali azioni intraprendere per fare cessare il regime di A.
  • Il Consiglio dei diritti Umani dell’ONU dovrebbe dare incarico al Relatore speciale di riferire annualmente sulla situazione dei diritti umani nei territori occupati.
  • La Corte Penale Internazionale dovrebbe indagare e perseguire i responsabili del crimine di Apartheid.

 

Gli Stati nazionali

Devono intraprendere le azioni opportune per prevenire il crimine e punire i responsabili.

Devono dotarsi dei mezzi opportuni atti a perseguire anche penalmente i funzionari responsabili del crimine di Apartheid.

Devono schierarsi a favore del boicottaggio del disinvestimento e delle sanzioni.

 

La società civile

Deve sollecitare gli organismi delle Nazioni Unite affinchè intraprendano le opportune iniziative a fare cessare il regime di apartheid

Deve adoperarsi per ampliare il sostegno alle iniziative di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni

Deve essere informata dei risultati della relazione dell’Escwa e quindi sollecitare i rispettivi  governi a rispettare gli obblighi stabiliti dalla  Convenzione contro l’apartheid proponendo gli interventi che possono essere adottati dalla società civile.

Devono interrompere ogni rapporto con le imprese commerciali ed i progetti che direttamente o indirettamente aiutano e favoriscono il regime di apartheid. 

Appendice 

  • Rapporto del Consiglio per la Ricerca sulle Scienze Umane del Sudafrica (anno 2009) presieduto dalla prof. V. Tilley. 

Il rapporto valuta le pratiche di Israele nei Territori Occupati alla luce del diritto internazionale, per concludere che pone in essere tutte le fattispecie espressamente contemplate dalla Convenzione contro l’apartheid, salvo il genocidio.

  1. Negazione del diritto alla vita e alla libertà personale ovvero :
  2. Sopprimere membri di altro gruppo razziale
  3. Attentare alla libertà e dignità dei membri di un diverso gruppo razziale sottoponendola a tortura o a pene e trattamenti crudeli.
  • Arrestare arbitrariamente ed illegalmente i membri di uno o più gruppi razziali.

Israele è responsabile di esecuzioni extragiudiziali, torture nei confronti di detenuti, ordinamento giudiziario militare in violazione del principio dell’equo processo, arresto e detenzione arbitraria di palestinesi compresa la detenzione amministrativa senza accuse e senza processo.

Sono pratiche discriminatorie perché rivolte alla sola popolazione araba governata dalle ordinanze militari e non alla popolazione ebraica.

Sono diverse le norme, i tribunali, i penitenziari, le pene.

  1. B) Imporre ad un gruppo razziale condizioni che portano alla distruzione fisica parziale o totale (genocidio).

Le politiche israeliane non hanno lo scopo di provocare l’eliminazione fisica dei palestinesi

  1. Impedire ad un gruppo razziale di partecipare alla vita politica sociale, culturale economica del paese, diritto al lavoro, diritto a costituire sindacati, all’istruzione a lasciare il paese e ritornarvi, alla libertà di residenza alla libertà di opinione e di espressione.

La fattispecie è soddisfatta in pieno:

Vi sono restrizioni libertà di movimento, valichi di frontiera, check point, muro in Cisgiordania, strade separate.

Sussiste divieto di scegliere il luogo di residenza, di ricongiungimento dei coniugi, la possibilità di stabilire la residenza fortemente limitata dalla presenza di colonie che occupano parte consistente della Cisgiordania territorio precluso ai palestinesi.

È negato il diritto di lasciare e fare ritorno nel proprio paese (divieto ritorno profughi in Israele e territori occupati, permessi per entrare e uscire dai territori occupati, restrizioni all’accesso di militanti).

E’ negato il diritto all’autodeterminazione,  e sono esclusi dal riconoscimento della cittadinanza israeliana.

Limitazioni nel diritto di lavorare posto che le politiche israeliane condizionano pesantemente l’agricoltura e l’industria palestinese nei territori occupati, limitano le esportazioni e le importazioni, ostacoli al movimento interno compromettendo l’accesso ai terreni agricoli e lo spostamento per lavoro e affari.

La disoccupazione raggiunge il 50% della popolazione.

I sindacati palestinesi esistono ma non sono autorizzati ad operare all’interno degli insediamenti israeliani.

Israele ostacola gravemente l’accesso all’istruzione interrompendo le attività didattiche per lungo tempo, ponendo restrizioni alla circolazione anche per recarsi a scuola, arrestando  insegnanti e studenti. Vengono negati, soprattutto a Gaza, i permessi di espatrio.

Nei territori esiste la censura, i giornali devono ottenere un permesso militare l’accreditamento di giornalisti che lavorano nei territori può essere revocato a discrezione del governo qualora vengano diffuse notizie che possano screditare lo stato.

Il diritto di riunione e associazione è fortemente limitato, sono vietati incontri pubblici con più di 10 persone. Le manifestazioni politiche non violente sono regolarmente represse dall’esercito israeliano con lacrimogeni, armi da sparo, arresti.

Molti partiti politici palestinesi sono stati dichiarati illegali. Così come enti di beneficienza ed organizzazioni culturali.

La violazione del diritto allo sviluppo nei territori palestinesi alla vita politica economica sociale e culturale è dimostrata dagli effetti del blocco israeliano su GAZA.

  1. D) Prendere misura atte a dividere la popolazione secondo criteri razziali creando riserve e ghetti separati per i membri di uno op più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immobili appartenenti ad uno o più gruppi razziali ed a membri di tali gruppi.
  2. i) Anche questa condizione è pienamente realizzata. Il territorio della Cisgiordania è suddiviso in zone A e B dotate di un diverso grado di autonomia, con gravi limitazioni alla libertà di movimento dei palestinesi tra una zona e l’altra. La terra compresa tra queste zone è riservata agli insediamenti ebraici, e la terra non ancora utilizzata è considerata terra demaniale ed è amministrata dalle istituzioni statali a beneficio del popolo ebraico.

Ai palestinesi è vietato entrare nelle aree ebraiche senza permesso e è vietato agli ebrei israeliani di muoversi sulle zone palestinesi.

  1. ii) i matrimoni misti tra ebrei e cristiani / musulmani sono vietati, possono celebrarsi solo fuori da Israele e vengono riconosciuti solo se conformi alla legge ebraica ortodossa.

Iii ) il 40 % della terra della Cisgiordania è completamente interdetta ai palestinesi.

  1. E) sfruttamento della forza lavoro palestinese.

La manodopera palestinese viene largamente utilizzata negli insediamenti ebraico israeliani prevalentemente nel settore dell’edilizia e dei servizi.

  1. F) le organizzazioni e gli individui che si oppongono al regime di apartheid vengono perseguitate, arrestate, vengono imposte limitazioni alla libertà di movimento, vengono arrestati parlamentari e leader politici.

Il rapporto si conclude dunque con due considerazioni

Quale è il “paese” che in base alla convenzione sull’Apartehid nega eguali diritti e piena partecipazione ai palestinesi?

Il paese potrebbe essere la Palestina mandataria perché il controllo totale israeliano su tutto il territorio ne ha preservato l’unità geografica

Oppure lo stato palestinese della risoluzione 181, che non è mai stato costruito e sul quale i palestinesi rivendicano il diritto all’autodeterminazione sulla base delle risoluzioni dell’ONU.

Oppure la stessa Israele, se si ritengono irreversibili le misure di annessione di Gerusalemme  Est e della Cisgiordania.

 

In conclusione,

  1. Il crimine di Apartheid ha valore universale, e non è circoscritto alla vicenda sudafricana
  2. Il rapporto dimostra come Israele abbia imposto un sistema atto a mantenere la dominazione di un gruppo etnico sull’altro
  3. La frammentazione del popolo palestinese, unita all’assoggettamento a differenti regimi giuridici è il fulcro del regime di apartheid, in quanto serve a disgregare l’identità palestinese, a indebolirne la resistenza e nasconderne la stessa esistenza.

 

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  • JOHN DUGARD

Sintesi intervento di una conferenza per il Gerusalem Found del 26.03.2009

 

Professore di diritto internazionale all’università di Leiden (Olanda), è stato giudice presso la Corte internazionale di Giustizia, e relatore speciale per la situazione dei diritti umani nei territori occupati da Israele su incarico della Commissione dei diritti umani dell’ONU dal 2001 al 2008.

Sostiene che Israele al pari del Sudafrica, applica politiche di Apartheid nei territori occupati e che tra le due situazioni vi sono molte similitudini.

La Cisgiordania è divisa di diverse aree riservate ai palestinesi a nord, centro e sud tra le quali non vi è libertà di movimento per i palestinesi del tutto equiparabili ai Bantustan Sudafricani.

Il 38% della Cisgiordania è interdetto ai Palestinesi.

Sussiste dunque apartheid posto che i palestinesi sono segregati al pari dei neri sudafricani in aree chiuse con limitate possibilità di movimento.

Sussiste inoltre una discriminazione ancora più forte di quella sudafricana.

In Sudafrica non sono mai esistite strade separate per i bianchi, e non è mai esistito un muro di separazione.

Alle aree comprese tra la linea verde ed il muro hanno libero accesso gli israeliani, ma non i palestinesi.

I palestinesi non possono costruire case a Gerusalemme Est e nelle zone C della Cisgiordania, salvo permesso israeliano, che non viene mai concesso. Donde costruzioni abusive e successive demolizioni di case.

Anche sulla circolazione le condizioni sono peggiori che in Sudafrica. Nonostante la costruzione del muro di separazione che sigilla i territori occupati, all’interno della Cisgiordania ci sono oltre 600 posti di blocco che non sono giustificabili con ragioni di sicurezza.

L’obiettivo è discriminare umiliando.

Preclusa riunificazione familiare. I palestinesi israeliani non possono portare in israele un coniuge proveniente dai territori occupati e ai palestinesi dei TPO non è concesso portare coniugi che provengano da paesi stranieri.

Alla discriminazione si aggiungono politiche di sicurezza che costringono circa 11.000 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, con trattamenti inumani e torture.

Raid notturni, esecuzioni extragiudiziali, arresti in Cisgiordania, bombardamenti di città e obiettivi civili a intervalli regolari a Gaza.

I processi dei palestinesi avvengono in tribunali militari, sulla base di norme emesse dai comandi militari e decreti ereditati dal mandato britannico, che non possono considerarsi dei veri e propri tribunali mentre i processi ai neri sudafricani avveniva in tribunali penali regolari con dibattiti pubblici.

Altre differenze con il Sudafrica ?

L’apartheid sudafricano era più onesto, descriveva con grande esattezza come avveniva la discriminazione mentre nel caso di Israele viene nascosto, non è dichiarato, occorre ricostruirlo attraverso un esame dettagliato del corpus legislativo, sempre differenziato a seconda dei diversi gruppi cui si riferisce, e attraverso l’esame della pratica di dominazione.

I neri che hanno vissuto in Sudafrica sostengono che la situazione in Palestina è nettamente peggiore della loro.

L’Apartheid sudafricano aveva anche caratteristiche positive, perché il Governo offriva incentivi materiali ai neri costruendo scuole, ospedali, fabbriche ed incentivando l’autonomia economica.

L’apartheid israeliana non ha caratteristiche positive Israele non contribuisce ad assistere la popolazione palestinese, ne deprime l’economia, ostacola la partecipazione economica e sociale, abbandona i palestinesi all’assistenza dei donatori internazionali e alle agenzie dell’ONU.

 

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  • La LEGGE FONDAMENTALE DEL 19 LUGLIO 2018.

 

La nuova legge fondamentale approvata nel Luglio scorso discrimina in modo esplicito e per diritto costituzionale il popolo palestinese. Non pare il caso di commentare le disposizioni razziste, che si commentano da sole. Ci si limita a ripotare il testo della legge fondamentale, che abbandona anche la tradizionale definizione di stato “ebraico e democratico”. E’ diventato solo ebraico, oltre che nei fatti, come è sempre stato, anche per legge.

Principi fondamentali

  1. La Terra d’Israele è la, in essa è stato fondato lo Stato d’Israele. patria storica del Popolo ebraico
  2. Lo Stato d’Israele è il focolare nazionale del Popolo ebraico, in cui si realizza il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all’autodeterminazione.
  3. Il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è un diritto esclusivo del popolo ebraico.

2 — Simboli dello Stato

  1. Il nome dello Stato è “Israel”
  2. La bandiera dello Stato è bianca con due strisce blu vicino ai bordi e una Stella di Davide blu al centro.
  3. L’emblema dello Stato è una menorah a sette bracci con foglie d’ulivo su entrambi i lati e la parola “Israele” sotto di essa.
  4. L’inno dello Stato è la “Hatikvah.”
  5. I dettagli sui simboli dello Stato saranno definiti con legge.

3 — Capitale dello Stato

Gerusalemme, completa e unita, è la capitale di Israele.

4 — Lingua

  1. La lingua dello Stato è l’ebraico.
  2. La lingua araba godrà di uno statuto speciale nello Stato; la regolamentazione dell’uso dell’arabo nelle istituzioni dello Stato o da parte di esse sarà stabilita per legge.
  3. La presente clausola non pregiudica lo status attribuito alla lingua araba prima dell’entrata in vigore della presente legge.

5 — Riunione degli esuli

Lo Stato sarà aperto all’immigrazione ebraica e alla riunione degli esuli.

6 — Legame con il popolo ebraico

  1. Lo Stato si impegnerà a garantire il benessere degli appartenenti al popolo ebraico, ed die propri cittadini che si trovino in difficoltà ed in prigionia a caua della loro ebraicità o della loro nazionalità.
  2. Lo Stato agirà in seno alla Diaspora per rafforzare la vicinanza fra lo Stato ed i membri del popolo ebraico.
  3. Lo Stato agirà per preservare il patrimonio culturale, storico e religioso del Popolo ebraico fra gli ebrei della Diaspora.

7 — Insediamento ebraico

  1. Lo Stato considera lo sviluppo dell’insediamento ebraico come un valore nazionale e si adopererà per incoraggiarne e promuoverne la creazione e il consolidamento.

8 — Calendario ufficiale

Il calendario ebraico è il calendario ufficiale dello Stato e assieme ad esso il calendario Gregoriano sarà usato come calendario ufficiale; il loro uso sarà stabilito dalla legge.

9 — Giorno dell’Indipendenza e giorni di commemorazione

  1. Il Giorno dell’Indipendenza è la festa nazionale ufficiale dello Stato.
  2. Il Giorno della Memoria per i Caduti nelle Guerre d’Israele e il Giorno della Memoria della Shoah sono giorni ufficiali di Commemorazione dello Stato.

10 — Giorni di riposo e Shabbath

Lo Shabbat e le feste di Israele costituiscono giorni di riposo ufficiali; i non ebrei hanno diritto di mantenere giorni di riposo nei loro Shabbat e festività; i dettagli su questo tema saranno determinati dalla legge.

11 — Immutabilità

La presente Legge Fondamentale (Basic Law) non sarà emendata, a meno che un’altra Legge Fondamentale (Basic Law) sia approvata a maggioranza dalla Knesset.

 

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  • Quali iniziative può prendere il Comune di Milano, e qualsiasi altro ente territoriale.
  • SETTEMBRE 2015

Il Consiglio Comunale, preso atto che il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza il riconoscimento della Palestina come Stato nel Dicembre 2014, e che in sede ONU ben 139 paesi avevano votato a favore del riconoscimento della Palestina come Stato con Gerusalemme capitale, invitava sindaco e giunta a chiedere al Governo italiano il riconoscimento dello stato di Palestina.

  • Il caso Mekorot

La società acqua pubblica di Milano, la MM spa, ha stipulato nel febbraio 2016 un accordo di cooperazione con la società statale Mekorot per attività di sviluppo, ricerca e marketing, scambio di tecnologie.

La Mekorot è dimostrato che partecipa all’occupazione illegale del territorio palestinese sfruttando le falde  acquifere che si trovano in Cisgiordania a vantaggio di Israele e degli insediamenti israeliani ai quali viene distribuita la maggior parte delle acque disponibili, riservandone una minima parte ai palestinesi cui viene venduta a prezzi esorbitanti.

Una apartheid dell’acqua a tutti gli effetti.

La Mekorot mantiene 40 pozzi nei negli OTP sottraendo illegalmente il 90% dell’acqua palestinese. preleva acqua dalla falda acquifera e la distribuisce a colonie o la porta in Israele. Ne riserva una minima quantità ai palestinesi ai quali la vende ad un prezzo altissimo.

D’estate i palestinesi non hanno neppure l’acqua da bere, mentre nelle colonie gli israeliani fanno il bagno in piscina.

Nella Valle del Giordano dove vivono 80.000 palestinesi e 9.500 coloni israeliani, ai palestinesi è interdetto l’utilizzo del 94% delle terre, e l’86% delle stesse è assegnato alle colonie ed alle loro piantagioni. Il 70 % del fabbisogno d’acqua delle colonie è soddisfatto dallo sfruttamento dell’acqua dei palestinesi da parte di Mekoron.

La compagnia idrica olandese ha già risolto ogni rapporto con Mekoron dal 2013.

Risulta che la Mekoron sfrutta il lavoro di bambini minori palestinesi anche di 11 anni per 6-7 giorni per otto ore al giorno per metà della paga riconosciuta come obbligatoria per la legge israeliana.

L’accordo tra la MM spa e la Mekoron è stata oggetto di una interrogazione al consiglio comunale di Milano da parte della consigliera Sonego il 26.02.2016.

Ad  oggi dalle notizie disponibili sembra che l’accordo in questione sia ancora attivo.

Il ministero degli Esteri il 27.06.2014 ha emanato un avviso che mette in guardia le imprese italiane sui rischi di ordine legale ed economico associati con il fare affari insediamenti israeliani o che beneficiano insediamenti israeliani, richiamando le prese di posizione europee che ritengono illegali gli insediamenti israeliani.

Contro gli accordi delle compagnie di acqua pubblica con la Mekorot sono nati dei comitati di boicottaggio

Analogo accordo è stato sottoscritto con l’azienda dell’acqua di Roma Acea nel 2013, e le proteste del Comitato NO  Mekorot non hanno mai avuto risposto dall’allora sindaco Marino.

 

Iniziative ALTRI COMUNI

Diversi comuni italiani a seguito dei massacri operati durante le giornate della marcia per la Terra a Gaza, in cui i cecchini israeliani hanno ucciso centinaia di palestinesi che manifestavano lungo il confine con Israele, ferendone migliaia, hanno adottato delle delibere nelle quali si richiama Israele alle proprie responsabilità internazionali in quanto paese occupante, chiedono al governo italiano la sospensione della fornitura di armi e degli accordi di cooperazione militare con Israele e condannano

  • la decisione della RCS di fare partire di Giro di Italia da Israele,
  • la decisione degli USA di trasferire la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme.

Sono state adottate delibere in questo senso dai comuni di Bologna, Firenze, Torino, Napoli, nonché spagnole, come Valencia, Pamplona, Madrid e Barcellona.

In Italia in precedenza erano state adottate risoluzioni di consigli comunali di piccole cittadine come Marzabotto (2014) per la fine dell’occupazione militare della palestina da parte di Israele.

 

DUBLINO è la prima capitale europea che si è schierata apertamente a favore del boicottaggio di Israele. Interrompendo a seguito dei massacri di palestinesi del Maggio 2018 ogni rapporto commerciale con la ditta HP data la sua complicità nelle violazioni da parte di Israele nella violazione dei diritti umani dei palestinesi fornendo tecnologia all’esercizio israeliano che viene utilizzata per mantenere l’occupazione militare e l’assedio di Gaza.

[1]Carta Nazioni Unite

ART. 2 C.3.:

Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti SENZA DISTINZIONI DI RAZZA, DI SESSO, DI LINGUA O DI RELIGIONE;

Articolo 55 

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: 

  1. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; 
  2. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; 
  3. il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. 

 

[2] DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Art 2  divieto di discriminazione fondato sulla razza

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

 

[3] Articolo II

Ai fini della presente Convenzione, il termine “crimine di apartheid”, che comprende politiche e pratiche analoghe di segregazione e di discriminazione razziali, quali vengono praticate nell’Africa australe, designa gli atti disumani indicati qui appresso, commessi in vista di istituire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di essere umani e di opprimere sistematicamente quest’ultimo:

(a) Rifiutare ad un membro o a dei membri di uno o più gruppi razziali il diritto alla vita ed alla libertà personale:

 (i) Sopprimendo dei membri di uno o più gruppi razziali;

 (ii) Attentando gravemente all’integrità fisica o mentale, alla libertà ed alla dignità dei membri di uno o più gruppi razziali. o sottoponendoli a tortura o a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

(iii) Arrestando arbitrariamente ed imprigionando illegalmente i membri di uno o più gruppi razziali;

(b) Imporre deliberatamente ad uno o più gruppi razziali condizioni di vita destinate a portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale;

 (c) Prendere misure, legislative o d’altro genere, destinate ad impedire ad uno o più gruppi razziali di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del paese e creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo o dei gruppi considerati, in particolare col privare i membri di uno o più gruppi razziali delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo, in specie del diritto al lavoro, del diritto a costituire sindacati riconosciuti, del diritto all’istruzione, del diritto di lasciare il proprio paese e di ritornarvi, del diritto alla libertà di residenza, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche;

  1. d) Prendere misure, ivi comprese misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo criteri razziali, creando riserve e ghetti separati per i membri di uno o più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immobili appartenenti ad uno o più gruppi razziali ed a membri ditali gruppi;
  2. e) Sfruttare il lavoro dei membri di uno o più gruppi razziali, in particolare sottoponendoli al lavoro forzato;
  3. f) Perseguitare organizzazioni e persone, privandole delle libertà e dei diritti fondamentali, perché si oppongono all’apartheid.

[4] Paragrafo 101 del parere della CIG sul Muro : “ la Quarta Convenzione di Ginevra è applicabile in ogni territorio occupato in caso di conflitto armato che sorga fra due o più parti contraenti. Israele e la Giordania erano parti di tale Convenzione quando scoppiò il conflitto armato del 1967. Quindi tale Convenzione è applicabile nei territori palestinesi che si trovavano all’Est della linea verde prima del conflitto e che sono stati occupati da Israele in occasione di tale conflitto, senza che si debba stabilire quale fosse in precedenza lo status esatto di tali territori.

(*) Avvocato. Si occupa da anni di diritti umani e diritto internazionale, con particolare attenzione alla Palestina.