La “legge del ritorno” per gli ebrei della Diaspora

A cura dei Giovani Palestinesi d’Italia. La “Legge del Ritorno per gli ebrei della Diaspora” (1950)

Negli anni 50, mentre lo Stato d’Israele non permetteva – e non permette fino ad oggi – ai rifugiati palestinesi l’esercizio del loro diritto al ritorno, disciplinato dalle disposizioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, nell’ordinamento giuridico dello Stato sionista venivano promulgate due leggi, tutt’oggi in piena validità, che definiscono chi si può definire israeliano: la legge del Ritorno per gli Ebrei della Diaspora del 1950 e la Legge sulla Nazionalità del 1952.
La legge del Ritorno per gli Ebrei della Diaspora, approvata dalla Knesset nel 1950, ma emanata nel 1970, stabilisce che qualsivoglia persona nel mondo che voglia emigrare e stabilirsi in Israele può farlo e acquisire così la cittadinanza israeliana, se è in grado di dimostrare che è ebrea. L’articolo 1 della stessa legge afferma quanto segue: “ogni Ebreo ha diritto a tornare nel proprio Paese in quanto oleh”.
L’emendamento del 1970 aggiunse i criteri interpretativi per definire chi è ≪ebreo≫: è ebreo chi sia nato da madre ebrea, o chi si sia convertito all’Ebraismo e non confessi un’altra fede. Il diritto al ritorno riguarda anche il figlio e il nipote di un ebreo, il coniuge, il coniuge di un figlio o di un nipote di un ebreo. Dal punto di vista di questa legge, quindi, tutti gli ebrei del mondo possono essere considerati potenziali cittadini dello Stato d’Israele e farvi “ritorno”. La normativa da espressione concreta del carattere ebraico dello Stato d’Israele.
La legge del Ritorno per gli Ebrei della Diaspora è stata riaffermata nella Legge dello Stato-Nazione emanata dalla Knesset nell’estate del 2018. L’articolo 1 della Legge dello Stato-Nazione afferma ed enfatizza il carattere ebraico dello Stato d’Israele, riconoscendo pertanto il diritto all’autodeterminazione – incluso nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 – esclusivo per il solo popolo ebraico (e non israeliano).
Tenendo presente il caso dei rifugiati palestinesi, ai quali Israele non permette l’esecuzione del proprio diritto al ritorno, e se prendiamo in considerazione l’articolo 1 della Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, adottata dall’Onu del 1965 ed entrata in vigore nel 1969, la Legge del Ritorno per gli Ebrei della Diaspora del 1950 e la Legge dello Stato-Nazione del 2018 potrebbero essere considerate due leggi essenzialmente razziste. La stessa Unione Europea ha criticato fortemente la Legge sullo Stato-Nazione del 2018, in particolare sul riconoscimento del diritto all’autodeterminazione esclusivo per il solo popolo ebraico, minando così la minoranza palestinese con cittadinanza israeliana. La Legge del Ritorno per gli Ebrei della Diaspora emanata da Israele è anche in contrasto con la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR).