Per non essere più complici della guerra e delloccupazione coloniale israeliana
Chiediamo al governo Prodi la revoca dellaccordo di cooperazione militare Italia-Israele
– Premessa
– Il testo integrale dellAccordo Italia-Israele
– Una relazione/commento di Manlio Dinucci
– Lappello degli scienziati contro laccordo militare Italia-Israele
Premessa
Laccordo militare tra Italia e Israele è indicato come Legge 17 maggio 2005 n° 94 è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7.6.2005.
E stata approvata dal Parlamento Italiano (anche con i voti coscienti o distratti dellopposizione di centro-sinistra) in piena epoca Berlusconi con Fini Ministro degli Esteri e Martino alla Difesa. La Legge 94/2005 ha per oggetto la ratifica e lesecuzione del Memorandum dintesa tra il Governo dello Stato della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia – viene specificato nel testo – di cooperazione nel settore militare e della difesa, firmato a Parigi .
La Legge nr.94/2005 si compone di 11 articoli e di un memorandum segreto, tenuto segreto anche al Parlamento per motivi di sicurezza.
Secondo il sito Debka File, (una rivista web gestita a quanto è dato sapere, dal Mossad), si parla di un accordo da 181 milioni di dollari da spendere in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica. La Legge Finanziaria di questanno, prevede 1,7 miliardi di euro per nuovi armamenti e le tecnologie connesse. In questo finanziamento, la parte del leone la fa la Finmeccanica che è lazienda militare-tecnologia più compromesso nei rapporti militari con Israele.
La conferma dellentità dellaccordo di cooperazione Italia-Israele possiamo trovarla anche in quanto scrive: Saverio Zuccotti sul sito www.paginedidifesa.it dell11 gennaio 2005 :
Tra i programmi dellImi (Industrie Militari Israeliane, NdR) cè spazio pure lItalia. Il 18 novembre il ministro della difesa del governo Sharon, Shaul Mofaz, ha incontrato a Roma il suo omologo italiano Antonio Martino e il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Nel corso della visita è stato annunciato lo stanziamento congiunto di 181 milioni di dollari per lo sviluppo di un nuovo sistema di guerra elettronica progettato per inabilitare i velivoli nemici. Alcuni osservatori sottolineano come tale requisito trovi già una soluzione in un sistema israeliano per il disturbo della navigazione, dei computer, delle comunicazioni e dei sistemi di combattimento di un eventuale aereo nemico. Nulla è trapelato sugli altri filoni di collaborazione tra Italia e Israele, che comunque dovrebbero riguardare missili e altri sistemi di guerra elettronica. Il caso italiano è tuttavia anomalo e piuttosto cervellotico, in virtù di una triangolazione che passa per Washington e fa di Roma e Gerusalemme due pedine di una più ampia manovra dellamministrazione Bush.
In sostanza con questo accordo di cooperazione militare bilaterale, lItalia non solo è complice dellapparato industriale-militare israeliano ma coopera con uno Stato belligerante contro altri paesi (es:Libano) e occupante contro il popolo palestinese.
Se la cooperazione economico-commerciale dovrebbe essere recisa in base a sanzioni (auspicate da una risoluzione del Parlamento Europeo dellaprile 2002 ma mai attuate), la cooperazione militare appare ancora più odiosa perché collabora nellopera di repressione, bombardamenti e attacchi contro i popoli palestinese e libanese. Non solo. LItalia ha inviato le sue truppe in Libano nel quadro della missione Unifil 2 come forza di interposizione tra Israele il Libano. Ma se mantiene un accordo di cooperazione militare con Israele, è difficile che le forze popolari libanesi possano ritenere ancora a lungo lItalia un paese neutrale. E tempo di mettere fine alla complicità militare, economica, commerciale, diplomatica dellItalia con Israele. Berlusconi, Fini e Martino se ne sono dovuti andare allopposizione perche hanno perso le elezioni.. Adesso non possiamo che chiedere conto di questo e chiedere la revoca dellaccordo militare al governo Prodi e ai ministri DAlema e Parisi. Non è una posizione pregiudiziale ma è la realtà dei fatti e i fatti hanno sempre la testa dura. Su questo e anc he per questo scenderemo in piazza a Roma per la Palestina il prossimo 18 novembre.
Il Forum Palestina
Il testo dellaccordo
Accordo generale di cooperazione tra Italia e Israele
nel settore della difesa
IL TESTO DELLACCORDO
XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
DOCUMENTI
Memorandum dIntesa fra il Governo della Repubblica Italiana
(qui di seguito definito ITMOD) e il Governo dello Stato di
Israele (qui di seguito definito ISMOD) in materia di
cooperazione nel settore militare e della difesa
PREMESSO CHE
ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite le Parti,
Riconoscendo limportanza della cooperazione fra i due Ministeri e le
rispettive Forze di Difesa,
Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa
cooperino a vantaggio di entrambi, sulla .base di reciproco rispetto, fiducia e
riconoscimento degli interessi delle Parti,
Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore
comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e
consolidi le rispettive capacità di difesa,
In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito
dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,
Convenendo che il presento MoU funge da MoU Generale fra le Parti e
che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno
discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,
le Parti hanno concordato le seguenti intese:
ARTICOLO 1 PARTE GENERALE
1 In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi
di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente
MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.
2 Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i
presenti Termini e Condizioni ne informerà laltra Parte allo scopo di
risolverle al più presto.
3 Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le
rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e
sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di
reciprocità.
ARTICOLO 2 OBIETTIVI DELLINTESA
1 Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti
reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire
una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare
le capacità di difesa.
2 La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
* Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza
dei Ministeri della Difesa,
* Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,
.Operazioni umanitarie,
* Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti
militari e gestione del personale,
* Formazione/Addestramento,
* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari
* Servizi medici militari,
* Storia militare,
* Sport militari
La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le
Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.
3 Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la
summenzionata cooperazione reciproca.
ARTICOLO 3 PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA
COOPERAZIONE E L INTESA FRA LE PARTI
1 La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come
segue:
* Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro
Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,.
* Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,
* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle
esercitazioni,
* Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le
Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,
* Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni,
conferenze e corsi,
* Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,
* Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative,
* Scambio di attività culturali e sportive.
2 Le parti intendono altresì agevolare lattuazione della cooperazione
nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e
hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e
di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella
ricerca, nello sviluppo e nella produzione.
Sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di
reciprocità.
ARTICOLO 2 OBIETTIVI DELLINTESA
1 Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti
reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire
una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare
le capacità di difesa.
2 La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
* Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza
dei Ministeri della Difesa,
* Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa,
.Operazioni umanitarie,
* Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti
militari e gestione del personale,
* Formazione/Addestramento,
* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari
* Servizi medici militari,
* Storia militare,
* Sport militari
La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le
Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.
3 Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la
summenzionata cooperazione reciproca.
ARTICOLO 3 PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA
COOPERAZIONE E L INTESA FRA LE PARTI
1 La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come
segue:
* Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro
Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,.
* Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,
* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle
esercitazioni,
* Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le
Istituzioni Militari e di Difesa analoghe,
* Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni,
conferenze e corsi,
* Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti,
* Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative,
* Scambio di attività culturali e sportive.
2 Le parti intendono altresì agevolare lattuazione della cooperazione
nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni e
hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e
di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella
ricerca, nello sviluppo e nella produzione.
3 Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti
e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la
ricerca, 10 sviluppo e la produzione.
4 Ai fini del Presente MoU, per informazioni tecniche si intendono
tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma
non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how,
i brevetti ed il software per computer.
5 Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici
(tTDP), fornite
alIaltra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare
esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi
diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché
senza 11 previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di
proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con 10 stesso livello
di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche.
6 In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi
derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso
scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti
Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti,
generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno
oggetto di singoli accordi fra le Parti.
7 Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti,
.concederanno un
trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la
difesa provenienti dall altra Parte.
8 Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a
negoziare
licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive
industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di
esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste
per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive
Legislazioni Nazionali delle Parti.
9 Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di
competenza delle Parti.
10 I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate
per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati
separatamente, nellambito di un Accordo di Attuazione. Il presente MoU
Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.
ARTICOLO 4 COPERTURA DELLE SPESE
Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente
MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino
diversamente valutando caso per caso.
ARTICOLO 5 DlSPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU,
saranno soggette alIAccordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità
di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.
ARTICOLO 6 GIURISDIZlONE
Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la
giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a
reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione
dcllo Stato Ricevente.
Tutte le condanne penali saranno eseguite nellambito del sistema penale
dello Stato Inviante. In confonI1ità con gli accordi e le convenzioni in vigore
fra le Parti.
Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare,
sul territorio dello Stato Ricevente, lautorità disciplinare sui membri della
propria Forza.
Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità
con la Convenzione Europea sullAssistenza Reciproca in Materia Penale, del
1959, di cui IItalia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di
inchieste e nella ricerca delle prove.
Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della
detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai
termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la
propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio.
Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di
reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo.
ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DEI DANNI
Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte
Inviante durante o in relazioni alle missioni / esercitazioni, sarà a carico della
Parte Inviante.
Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le
infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento
dei danni saranno concordati di comune accordo.
ARTICOLO 8 RlUNIONl PERIODICHE
1 Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire
lattuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti
cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.
2 Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti
.governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di
entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.
3 Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno
alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici
Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali
programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice
di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa.
ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE. DURATA E MODIFICA
DEL MOU
1 Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda
delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente
lavvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
2 Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite
Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse
procedure stabilite nello stesso MoU.
3 Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato
automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una
notifica scritta dellintenzione di denunciarlo inviata da una Parte allaltra. In
tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale
notifica.
4 In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le
attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni
oggetto di contenzioso.
ARTICOLO 10 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
ARBITRATO
F Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU,
che si riferiscano allinterpretazione del MoU, ovvero allesecuzione dei
termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo
ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole
2 Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale
accordo, esse convengono di sottoporre la controversia allarbitrato del
Direttore Generale dellISMOD e, a seconda dellargomento, al Capo di Stato
Maggiore o al Segretario Generale dellITMOD. Qualsiasi decisione adottata o
lodo emesso in base allarbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del
presente MoU .
3 Durante il contenzioso, la controversia e/o larbitrato, le Parti
continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.
4 Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.
5 Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU,
si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette a1le disposizioni di
sicurezza del presente MoU.
6 Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle
procedure di arbitrato.
7 In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU
non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.
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