Colonialismo israeliano, media e violazioni deontologiche: “Chi aiuta i palestinesi può facilmente trovarsi al centro di una campagna diffamatoria”. Il caso

Genova-InfoPal. Di Angela Lano. “Chi aiuta i palestinesi è facile che venga a trovarsi al centro di una campagna diffamatoria”, come succede all’arch. Mohammad Hannoun, presidente dell’Abspp odv, che lavora da vent’anni in progetti di solidarietà e sostegno nella Palestina occupata e nei suoi campi profughi in Diaspora. Lo spiega l’avvocato Dario Rossi durante la conferenza stampa online svoltasi ieri, giovedì 13 luglio, a seguito delle querele per diffamazione presentate dal suo studio ai Tribunali di Milano e Roma contro giornalisti e politici.

Durante la conferenza stampa, a cui hanno partecipato giornalisti (tra i quali anche l’autore di uno degli articoli in questione, che ha presto deciso di lasciare la sala), legali e vario pubblico, l’avvocato Rossi ha illustrato dettagliatamente come avviene la costruzione di una comunicazione giornalistica basata su pochi fatti reali e molti inventati, e come una menzogna raccontata all’infinito, e rimbalzata da redazione a redazione, senza verifiche, controllo delle fonti e altro, possa rischiare di finire per trasformarsi in verità e perseguitare all’infinito delle persone innocenti. Si tratta, ha evidenziato Rossi sul suo account FB, di un sistematico lavoro denigratorio di squadra di politici e giornalisti per i quali tutto ciò che racconta (o meglio ordina) Israele, è legge.

Nel corso della conferenza stampa sono stati evidenziati i meccanismi di una informazione basata su una falsa rappresentazione della realtà, che fa uso di sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni, che manipola e distorce la verità sostanziale dei fatti in violazione della deontologia giornalistica (note 1,2,3).

Oggetto delle denunce-querele, depositate lo scorso 10 luglio 2023 presso i Tribunali di Roma e Milano, sono due giornali – La Repubblica e Il Sussidiario.net -, ma anche un parlamentare italiano.

L’edizione genovese della RAI ha mandato in onda una buona sintesi della conferenza e dei fatti illustrati nelle due ore di interventi, dimostrando come sia ancora possibile fare giornalismo rispettando la deontologia professionale.

Veniamo ora al contesto delle denunce, analizzando, attraverso i documenti della querela presentata dall’avvocato Rossi, le dinamiche in atto.

In data 3/7/2023, il quotidiano La Repubblica, nelle pagine Esteri, a firma di Giuliano Foschini, ha pubblicato un articolo intitolato “Soldi a Hamas. Indagini a Genova su un’associazione palestinese”, continuando nel sottotitolo “Israele chiede il sequestro dei fondi raccolti dall’architetto Mohammad Hannoun”.

L’articolo trae origine dal provvedimento del ministero della Difesa israeliano notificato alle forze di polizia italiane, con richiesta di una serie di sequestri in tutto il mondo – dagli Stati Uniti alla Germania, per un valore di circa un milione di euro, che sarebbero destinati al “finanziamento del terrorismo” ed in particolare ai gruppi di Hamas.

L’articolo contiene molte affermazioni diffamatorie nei confronti dell’arch. Hannoun e dell’associazione ABSPP, utilizzando strumentalmente una notizia di agenzia da verificare (la richiesta del Ministero della Difesa israeliano di sequestro dei conti correnti della ABSPP), per dare una rappresentazione falsa della realtà, offendendo la reputazione del sig. Hannoun, dell’associazione ABSPP, e di riflesso, dei personaggi politici vicini alla sua associazione.

Tali affermazioni lesive dell’immagine del sig. Hannoun e della ABSPP, non sono basate su fatti. Infatti: 1) non risulta che a Genova sia in corso un’indagine su una associazione palestinese, tantomeno quella presieduta dal sig. Mohammad Hannoun. La notizia è dunque falsa; 2) Hannoun viene definito “una vecchia conoscenza del nostro paese”, fondatore di una associazione dal passato “assai chiacchierato”. Hannoun è uno dei più autorevoli rappresentanti della comunità palestinese in Italia, molto attivo a livello politico e nell’attività di raccolta fondi per l’assistenza alla popolazione palestinese; forse è per questo suo impegno che è oggetto di continue campagne diffamatorie da parte di certi media e di certi ambiti politici. 3) L’articolo fa riferimento a un’indagine della procura di Genova finita in un nulla di fatto “anche a causa della mancata collaborazione palestinese”; tale affermazione è falsa in quanto l’archiviazione dell’indagine non è dovuta neppure in parte a un comportamento omertoso dei palestinesi.

Il giornalista si riferisce ad un’indagine avviata nel 2003 nei confronti del sig. Hannoun, (15003/03/21 RG notizie di reato; 14521/04 RG Gip) con l’imputazione di aver partecipato e finanziato l’organizzazione terroristica Hamas (270 bis cp). Il procedimento è stato definitivamente archiviato il 17.02.2010 a seguito di richiesta del PM del 15/01/2010. Nel corso delle indagini, la richiesta di arresto del sig. Hannoun è stata rigettata dal GIP che non ha ravvisato, “dopo anni di indagini, e la raccolta di “copioso materiale” (anche di natura bancaria), alcun estremo per l’applicazione della misura cautelare.

La richiesta di archiviazione aderisce alle motivazioni svolte nell’ordinanza di rigetto della misura cautelare, secondo la quale l’attività della ABSPP si svolge con

manifestazioni di generica adesione agli scopi della causa palestinese e la raccolta nel territorio nazionale ed il successivo trasferimento di denaro e di beni di prima necessità alle parallele associazioni benefiche presenti nei territori palestinesi”; prosegue constatando che “analizzando i documenti ricevuti in rogatoria dallo stato di Israele nonché quelli raccolti a seguito di accertamenti bancari svolti in Italia non risulta che il denaro o i beni inviati dal nostro paese siano stati impiegati per scopi diversi dalla assistenza alle famiglie dei deceduti ad esempio per acquistare armi o esplosivi; inoltre la determinante influenza della condotta di trasferimento del denaro alle famiglie rispetto alla concreta decisione dei c.d. martiri di togliersi la vita nel corso degli attentati non è stata suffragata con prove e testimonianze rimendo una fondata ipotesi di lavoro”.

La raccolta di aiuti umanitari a favore (anche) di parenti di terroristi dunque

non si differenzia in nulla da quella svolta da altre associazioni umanitarie la cui onestà non viene messa in discussione”.

L’informazione passata nell’articolo di Foschini, dunque, è sicuramente incompleta e atta a creare nel lettore una falsa rappresentazione della realtà, facendo uso di sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni (1) inoltre, manipola e distorce la verità sostanziale dei fatti in violazione della deontologia giornalistica (2). Infatti, nel rispetto del codice etico e della deontologia professionale, il giornalista avrebbe dovuto dare atto che Hannoun è stato completamente prosciolto dalle accuse dalle quali è stato preso lo spunto per la confezione del pezzo giornalistico, tanto più se si considera che trattasi di indagini risalenti a circa 20 anni.

Risulta, inoltre, falsa l’affermazione che l’inchiesta si è conclusa in un nulla di fatto “per la mancata collaborazione dei palestinesi” non trovando tale riscontro nei provvedimenti citati.

L’ordinanza di archiviazione si conclude, anzi, affermando che

Tutto ciò a prescindere dalla difficoltà o impossibilità di utilizzazione del materiale trasmesso dallo Stato di Israele, spesso raccolto nel corso di vere e proprie operazioni militari pertanto senza l’osservanza dei principi fondamentali che regolano l’acquisizione delle prove nel nostro ordinamento”.

L’articolo di Foschini insiste sulla contrapposizione tra “gli obiettivi dichiarati” e la “reale attività”, mostrando di avere notizie evidentemente sfuggite alla Procura di Genova in sette anni di indagine svoltesi con capillari e sofisticati metodi di intercettazione ambientale e telefonica, ed il passaggio al setaccio di tutte le operazioni bancarie dell’ABSPP.

Le reali attività, secondo il giornalista Foschini, sarebbero il finanziamento all’organizzazione terroristica di Hamas, come si evince dal proseguo dell’articolo, che troverebbero conferma nella chiusura del conto corrente a fine 2021 da parte di un Istituto di credito “per una serie di anomalie” consistenti nella mancata iscrizione al registro dell’Agenzia delle Entrate e la massiccia movimentazione di contante in alcuni casi a soggetti inseriti nelle black list delle banche dati europee. Anche qui, il giornalista non racconta la verità, in quanto: 1)  l’ABSPP risulta regolarmente registrata all’Agenzia delle Entrate, che le ha assegnato un regolare codice fiscale, 2) la chiusura unilaterale del conto corrente da parte di Unicredit, nel dicembre 2021, è avvenuta per ragioni mai chiarite al titolare del conto, ma che evidentemente sono note a Foschini… In data 5/4/2022, la Banca trasmetteva all’avv. Rossi, legale dell’arch. Hannoun, una comunicazione nella quale affermava che

per quanto attiene alle ulteriori tematiche esposte, assicuriamo la correttezza dell’operato della banca che ha agito nel pieno rispetto delle normative e policy in vigore, confermando in particolare l’estraneità del nostro istituto alle citate dichiarazioni apparse sulla stampa”.

Dunque, ciò esclude che le ragioni della chiusura vadano individuate nella  

“massiccia movimentazione di contante a favore di soggetti non censiti in Palestina, o inseriti nelle black list delle banche dati europee” (da Repubblica del 10/12/2021) (3).

La conferma della falsità di quanto dichiarato da Foschini è data dal fatto che ABSPP intrattiene regolarmente rapporti bancari con altri istituti di credito, cui dovrebbero essere note, se esistenti, le numerose “segnalazioni all’Antiriciclaggio” in ragione delle quali è stato chiuso il conto UNICREDIT.

Dall’articolo di Foschini si rileva, pertanto:

  1. Violazione del principio della verità dei fatti narrati

in quanto si afferma falsamente che:

è in corso a Genova una indagine su una associazione palestinese per finanziamenti illeciti a Hamas;

l’indagine della quale è stato oggetto il sig. Hannoun dal 2003 al 2010 è stata archiviata “anche a causa della mancata collaborazione palestinese”;

nel 2021 un istituto di credito (UNICREDIT), ha chiuso il conto corrente di ABSPP per una serie di segnalazioni all’Antiriciclaggio;

ABSPP non è registrata all’Agenzia delle Entrate;

ABSPP finanzia soggetti inseriti nelle Black List delle banche dati europee.

  • Violazione del principio della continenza dei fatti narrati.

La violazione della continenza si verifica quando “vengono utilizzati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo alle vere e proprie insinuazioni, che si traduce in una aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione dell’interessato (appello Perugia 657/2021, ma anche “Precetti deontologici dell’etica giornalistica” e Testo unico dei doveri del giornalista, deontologia, norme, 22/1/2019) (4).

Il contenuto diffamatorio va valutato con riferimento all’intero contesto della comunicazione comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva il significato di un articolo (Tr. Crotone n. 791/2020), in quanto anche il titolo è elemento idoneo ad impressionare e fuorviare il lettore (Tr. Torino 1962/2021).

L’articolo di Foschini fin dal titolo “SOLDI AD HAMAS”, è suggestivo inducendo il lettore a credere che Hannoun finanzi un’associazione iscritta nella lista delle organizzazioni terroriste dell’Unione Europea.

L’articolo contiene, inoltre, una molteplicità di affermazioni costantemente allusive ed insinuanti (“è una vecchia conoscenza”, “dal passato chiacchierato”, “il punto sono le reali attività”, “guida una sorta di federazione”, “gli obiettivi veri e quelli dichiarati”, “tutto ciò non gli ha impedito di continuare a svolgere la sua attività”, “organizzava preghiere del venerdì con predicatori radicali dell’Islam”, “distribuiva aiuti in campi profughi che secondo diverse informative di intelligence, sono base di gruppi terroristici etc.).

Dunque, le affermazioni contenute nell’articolo a firma di Giuliano Foschini hanno un contenuto gravemente lesivo della reputazione e della professionalità del sig. Hannoun, e non risultano supportate in alcun modo dalla verità dei fatti affermati e dal rispetto del principio della continenza espositiva, largamente superato.

Pertanto, il legale dell’arch. Hannoun, avv. Dario Rossi, ha proceduto a depositare presso il Tribunale di Roma una denuncia-querela per diffamazione contro i responsabili dell’articolo pubblicato su Repubblica per il reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 cp.

Analoga denuncia-querela è stata presentata presso il Tribunale di Milano contro il giornale online “Il Sussidiario.net” per l’articolo dal titolo “Israele a Italia. Sequestrare fondi raccolti da Hannoun/Associazione finanzia Hamas”, pubblicato il 4/7/2023, per:

  1. affermazioni lesive della reputazione dell’esponente e dell’associazione ABSPP, esposte in modo tale da gettare gratuito discredito, e comunque non corrispondenti a verità; 2) Violazione del principio della continenza; 3) falsità delle notizie riportate nell’articolo.

(1) Si veda in proposito:

Tr. Bari 3477/2021 “la verità oggettiva non sussiste quando pur essendo veri i singoli fatti riferiti siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti strettamente ricollegabili ai primi, oppure quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni idonee a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà.

Cass. 21703/2021 per cui “ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca il giornalista che riporti Tr. Genova : ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica è necessario che l’articolista nel selezionare i fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personali dei soggetti criticati, non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità l’0operaione stravolga il fatto nella sua rappresentazione”.

Cass. Civ. 21969/2020 “”il giornalista dovrà effettuare il suo personale scandaglio sulla veridicità della notizia in relazione a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale nel caso in cui si sia percorso un non indifferente tratto di tempo tra l’atto giudiziario ed il momento in cui quest’0ultimo viene diffuso tramite l’articolo”.

Cass. Civ. 7757/2020 per cui le imprecisioni sono rilevanti se “stravolgono il fatto vero in maniera da renderne offensiva l’attribuzione a taluno all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo falso e oltre che tale diffamatorio (una notizia tratta da un procedimento penale in particolare se risalente nel tempo

(2) https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista

«Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69

e https://www.odg.it/etica-le-regole

(3) Cass.Penale 7008/2019 per cui  “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l’onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l’erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l’esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata anche da altri giornali).”

Cass. Pen. N. 3132/2018 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia”.

Cass. Pen n. 45813/2018 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale”.